Circolare numero 19 del 31-01-2011
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la sostituzione del precedente accordo del 1993 con una nuova convenzione sottoscritta il 3 agosto 2010 con la UGL per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee INPS. Vengono indicati i beneficiari, le modalità di rilascio e revoca della delega, i codici delle federazioni UGL, le percentuali di trattenuta, le modalità di versamento e il costo del servizio. Sono inoltre disciplinati gli effetti in caso di contestazioni, revoca o annullamento della prestazione, durata della convenzione, rinnovo, disdetta e profili di responsabilità dell’Istituto.
Nuova convenzione UGL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Nuova convenzione UGL per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione del nuovo testo di convenzione sottoscritto il 3 agosto 2010 con la UGL, che sostituisce il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 61 del 5 marzo 1993. L’intesa regola la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS, precisando soggetti interessati, modalità operative, percentuali di contribuzione, obblighi documentali e profili di responsabilità.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Possono versare il contributo associativo mediante trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta opera a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL e presuppone il rilascio della delega da parte del lavoratore.
Delega, compilazione e codici identificativi
La delega è contenuta nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve essere sottoscritta dal lavoratore. Deve inoltre recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Nel testo della delega deve essere indicato il codice INPS attribuito alla Confederazione stipulante e alla specifica Organizzazione sindacale.
La circolare conferma i codici già assegnati dall’INPS alle federazioni UGL, che devono rimanere attivi, tra cui quelli relativi ad alimentazione, carta e stampa, chimici, costruzioni, energia, metalmeccanici, spettacolo, telecomunicazioni, tessili, coltivatori, lavoratori agricoli, coloni e mezzadri, autoferrotranvieri, mare, trasporti, terziario, sicurezza civile, assicuratori, credito, enti locali, enti pubblici, ferrovie, poste, sanità, scuola/università, statali, vigili del fuoco, pensionati e tessili fibre artificiali.
Nuove adesioni alla convenzione
Le nuove Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL possono chiedere di utilizzare il servizio di esazione dei contributi presentando apposita domanda di autorizzazione, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della convenzione allegata.
Adempimenti in caso di pagamenti diretti di integrazione salariale
Quando l’INPS eroga direttamente i trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione, insieme ad eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e durata della delega
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Organizzazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui la modifica si riferisce.
Se l’INPS riceve una comunicazione del lavoratore di revoca della delega, la struttura competente deve acquisirla nel più breve tempo possibile. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.
Le percentuali comunicate dalla UGL sono:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 0,80% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, elenchi e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti entro il mese successivo a quello del pagamento, senza interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione.
Contestualmente devono mettere a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Il costo del servizio è fissato in € 0,54 per singola delega.
Variazione dei costi, responsabilità e controversie
L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione la UGL può esercitare il recesso entro 60 giorni.
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in relazione a pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa promossi da creditori della struttura nazionale UGL o delle strutture associate.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Se sorgono controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione stipulante deve anche ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo e disdetta
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno sei mesi.
La circolare indica infine la sede della UGL in Via Margutta 19, 00187 Roma, e precisa che i versamenti devono essere effettuati su un conto corrente che sarà successivamente comunicato alle strutture dell’Istituto, con indicazione del codice IBAN.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti alle Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 105 del 5 maggio 1993.
Punti principali
Sostituzione della precedente convenzione e ambito di applicazione
Il nuovo testo di convenzione sottoscritto con la UGL il 3 agosto 2010 sostituisce integralmente il precedente accordo richiamato dalla circolare del 5 marzo 1993 n. 61. La convenzione riguarda la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni, dei contributi associativi dovuti alle Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL da parte dei percettori di prestazioni previdenziali temporanee.
Soggetti beneficiari e modalità di delega
Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili. La trattenuta richiede un’apposita delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante, con indicazione del codice INPS corrispondente alla Confederazione e alla federazione sindacale.
Codici identificativi delle federazioni UGL
Vengono confermati i codici già assegnati dall’INPS alle federazioni UGL, da mantenere attivi. Sono elencati i codici da 41 a 429 per le diverse categorie, tra cui alimentazione, carta e stampa, chimici, costruzioni, energia, metalmeccanici, spettacolo, telecomunicazioni, tessili, coltivatori, lavoratori agricoli, coloni e mezzadri, autoferrotranvieri, mare, trasporti, terziario, sicurezza civile, assicuratori, credito, enti locali, enti pubblici, ferrovie, poste, sanità, scuola/università, statali, vigili del fuoco, pensionati e tessili fibre artificiali.
Nuove adesioni e autorizzazione
Le nuove Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL possono chiedere di utilizzare il servizio di esazione dei contributi presentando domanda di autorizzazione secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 3, della convenzione allegata.
Gestione delle trattenute nei pagamenti diretti di integrazione salariale
Quando l’INPS paga direttamente i trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. Le deleghe, le eventuali revoche e le nuove deleghe devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.
Contestazioni sulla validità della delega e cessazione delle trattenute
Se viene contestato l’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, e ciò è comunicato dal datore di lavoro o dagli interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite ai lavoratori interessati.
Durata degli effetti della delega, revoca e annullamento della prestazione
La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello cui la revoca o la modifica si riferisce. Se l’INPS riceve comunicazione del lavoratore di revoca della delega, la struttura competente deve acquisirla tempestivamente. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti dell’Organizzazione. La UGL ha comunicato le percentuali da applicare: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 0,80% sui restanti trattamenti, comprendenti CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, elenchi e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme senza interessi e al netto delle spese previste dall’art. 7 della convenzione entro il mese successivo al pagamento della prestazione. Devono inoltre trasmettere all’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi con i dati anagrafici e gli importi trattenuti. Il costo del servizio è fissato in € 0,54 per singola delega.
Variazione dei costi, responsabilità e rapporti con terzi
L’eventuale variazione annuale dei costi viene comunicata con raccomandata A/R; dopo tale comunicazione la UGL può recedere entro 60 giorni. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione eseguiti da creditori della struttura nazionale della UGL o delle strutture associate.
Controversie giudiziarie e obblighi di rimborso
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall’applicazione della convenzione, l’Organizzazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, disdetta e indicazioni operative finali
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza, mentre in caso di giusta causa ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi. Viene inoltre indicato l’indirizzo della sede UGL in Via Margutta 19, 00187 Roma, e si precisa che i versamenti devono essere effettuati su un conto corrente che sarà comunicato successivamente alle strutture dell’Istituto, con indicazione del codice IBAN. Per la rilevazione contabile si rinvia alle istruzioni della circolare n. 105 del 5 maggio 1993.
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