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Sentenza

Sentenza n. 591/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, n.431 del 23 maggio 2024;

Giustizia amministrativa202500321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, giudice del lavoro, n. 431 del 23 maggio 2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'istruzione e del merito a consentirle di usufruire, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, escluso l'anno scolastico 2017/2018, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 maggio 2024 ed era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni. Nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione, l'amministrazione era rimasta inadempiente e non si era costituita nel giudizio di ottemperanza. È stata inoltre chiesta la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., accertando il perdurante inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza a cura della ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con l'incarico di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell'attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. È stata invece rigettata la domanda di penalità di mora, perché manifestamente iniqua: la Carta elettronica docente non costituisce un corrispettivo, ma un contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; la disposizione è stata ritenuta applicabile in presenza del mancato adempimento ministeriale alla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta poiché, nel caso concreto, la sua applicazione è stata ritenuta manifestamente iniqua in rapporto alla natura della Carta elettronica docente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; la pronuncia del giudice del lavoro ne aveva riconosciuto l'utilizzo per gli anni scolastici indicati, escluso il 2017/2018.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull'imputazione dei compensi del commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, decorso il termine di moratoria previsto dalla legge, legittima l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, essa non è automaticamente giustificata quando l'obbligazione ha natura di contributo o beneficio formativo e non di corrispettivo economico.
  • I compensi e le spese per l'attività del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente e considerati compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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