Sentenza n. 4759/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto del silenzio formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 22.09.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Caserta sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 22 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il silenzio serbato dalla Questura di Caserta sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 22 settembre 2025 mediante modello 209 e spedizione postale. Dopo la presentazione dell'istanza, il ricorrente ha comunicato il mutamento del domicilio e integrato la documentazione relativa al nuovo alloggio. In assenza di riscontri, il difensore ha inoltre presentato un'istanza di accesso agli atti per conoscere lo stato del procedimento. Alla data del ricorso erano trascorsi circa nove mesi senza l'adozione di un provvedimento espresso. Sono state dedotte la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, per l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; la violazione dell'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, per il superamento del termine di sessanta giorni previsto per la definizione dei procedimenti relativi al permesso di soggiorno; la violazione dell'art. 36 d.P.R. 394/1999 e dell'art. 97 Cost.; nonché la violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1 l. 241/1990. È stato chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine alla Questura di concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l'obbligo della Questura di pronunciarsi espressamente sull'istanza, in quanto procedimento avviato su domanda di parte e ancora pendente. Il giudice ha rilevato che l'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998 impone la definizione del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e che, nel caso concreto, tale termine era stato ampiamente superato, essendo trascorsi circa nove mesi senza un provvedimento espresso. La costituzione dell'Amministrazione non era corredata da documentazione attestante la conclusione del procedimento. Il TAR ha precisato che non era decorso il termine annuale di cui all'art. 31, comma 2, c.p.a. decorrente dalla presentazione dell'istanza. Ha quindi ordinato alla Questura di Caserta di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione, comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d'ora, per l'eventuale inottemperanza, il Responsabile della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per i successivi trenta giorni. Le spese di lite sono state integralmente compensate. È stata rinviata ogni decisione sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione dei compensi difensivi, in attesa dell'integrazione documentale richiesta dalla competente Commissione.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento conseguente a un'istanza di parte.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Prevede il termine di sessanta giorni per la definizione dei procedimenti relativi al rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno; il termine risultava ampiamente superato.
art. 31, comma 2, c.p.a.
Il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio non risultava decorso con riferimento alla data di presentazione dell'istanza.
art. 36 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disposizione regolatrice del procedimento relativo al permesso di soggiorno.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato per i principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
art. 7 d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla dichiarazione di ospitalità prodotta per documentare il nuovo domicilio.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Richiamato dalla Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai fini dell'integrazione documentale relativa alla situazione reddituale e alla documentazione consolare.
Massime di principio
- Quando un procedimento amministrativo è stato avviato su istanza di parte e non risulta concluso, l'amministrazione ha l'obbligo di adottare un provvedimento espresso; il silenzio protratto oltre il termine procedimentale è illegittimo.
- Nei procedimenti per il rilascio del permesso di soggiorno, il superamento del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, in assenza di un provvedimento espresso, legittima l'azione avverso il silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la costituzione dell'amministrazione non dimostra la conclusione del procedimento se non è accompagnata dalla documentazione attestante l'adozione e l'eventuale comunicazione del provvedimento espresso.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva inottemperanza.
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