Cassazione Civile, Ordinanza n. 29935/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di fondo rustico stipulato nel 1994 dal dante causa delle ricorrenti con il resistente, poi integrato con un atto del 2 settembre 1994. Le proprietarie hanno agito davanti al tribunale specializzato agrario chiedendo: la declaratoria di nullità e inefficacia di una clausola dell’atto integrativo; l’accertamento dell’illegittimità di opere eseguite dal conduttore dal 1997 in poi; il diniego di qualunque indennità per asserite migliorie; la condanna alla rimessione in pristino e al risarcimento dei danni; in subordine la risoluzione del contratto per inadempimento; inoltre la rideterminazione del canone e la declaratoria di cessazione del rapporto con conseguente rilascio del fondo. Il resistente ha a sua volta introdotto un autonomo giudizio chiedendo il riconoscimento della legittimità delle opere di miglioramento, del diritto all’indennità per l’aumento di valore del fondo, del diritto di ritenzione e del risarcimento danni per la mancata consegna di parte del terreno. Riunite le cause, il tribunale ha dichiarato inammissibili varie domande delle attrici e improponibili alcune domande per omessa mediazione obbligatoria; la corte d’appello ha confermato il rigetto. In cassazione le ricorrenti hanno proposto quattro motivi avverso la sentenza di appello, ma prima della decisione hanno depositato rinuncia al ricorso a seguito di transazione; il controricorrente ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia tempestiva e rituale al ricorso da parte delle ricorrenti e dell’adesione del controricorrente ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha aggiunto, solo ad abundantiam, che non sarebbe comunque dovuto l’ulteriore contributo unificato, sia perché l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle controversie agrarie, sia perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non nella rinuncia al ricorso per cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese in ragione dell’adesione alla rinuncia da parte del controricorrente.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva e ritualmente proposta e seguita dall’adesione della controparte, determina l’estinzione del giudizio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È il rito camerale con cui la causa è stata fissata per la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; inoltre, secondo il richiamo della Corte, non si applica alle controversie agrarie.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la disciplina dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, estingue il giudizio senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- L’adesione del controricorrente alla rinuncia esclude, nel caso concreto, la pronuncia di condanna alle spese nei confronti della parte che vi ha dato causa.
- La previsione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva ai casi non espressamente previsti, tra cui la rinuncia al ricorso per cassazione.
- Nei giudizi agrari, secondo il richiamo della Corte, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnazione inammissibile, improcedibile o integralmente infondata.
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