Cassazione Civile, Ordinanza n. 10485/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La vicenda riguarda non il merito della controversia originaria, ma un successivo procedimento di correzione di errore materiale. In un'ordinanza precedente della Corte di cassazione era stato dichiarato inammissibile il ricorso della società ricorrente, con condanna alle spese in favore della controparte. Nel controricorso la parte vittoriosa aveva espressamente chiesto la distrazione delle spese processuali in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario. Tuttavia, nel dispositivo dell'ordinanza non era stata inserita la statuizione sulla distrazione. Il difensore della parte controricorrente ha quindi proposto istanza ex art. 287 c.p.c. per correggere l'errore materiale, deducendo l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese. La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata la richiesta, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la correzione di errore materiale è esperibile quando vi sia omissione della pronuncia sulla distrazione richiesta dal difensore antistatario, il quale è legittimato a proporre l'istanza in proprio.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza precedente, ordinando che nel dispositivo, dopo la condanna alle spese del giudizio di legittimità, fosse aggiunta la formula "con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Marcella Vangeli che ne ha fatto richiesta". Ha inoltre disposto l'annotazione della presente ordinanza sull'originale della precedente. Non vi è stata una nuova decisione sul merito della controversia originaria, ma soltanto la correzione del capo sulle spese.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
è utilizzabile per correggere l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese processuali formulata dal difensore antistatario; il rimedio è esperibile anche su istanza del difensore in proprio.
art. 391 bis c.p.c.
viene richiamato come base procedurale del provvedimento correttivo adottato dalla Corte di cassazione in relazione all'ordinanza precedente.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia nel dispositivo sulla richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- Il difensore dichiaratosi antistatario è legittimato a proporre in proprio l'istanza di correzione per ottenere l'inserimento della distrazione delle spese.
- Quando la richiesta di distrazione risulti ritualmente formulata e sia stata omessa solo nel dispositivo, la Corte può integrare il provvedimento senza riaprire il merito della decisione principale.
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