Deliberazione n. 264 del 17/04/2026
Provvedimento del 17 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, se il contenuto fosse acquisito in chiaro, a imporne la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi con misure idonee a tutelare la riservatezza degli interessati. Il provvedimento conclude con la ratifica delle determinazioni dirigenziali adottate d’urgenza.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d’urgenza nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy presentata da una persona interessata, che ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Grindr e Telegram per il rischio di diffusione di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il Garante interviene nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire la diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
Segnalazione e attività istruttoria
La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante con numero omissis. Dalla documentazione in atti risulta che l’interessato ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi di tutela previste dall’art. 144-bis e ha indicato come destinatari dell’intervento le piattaforme Grindr e Telegram.
Provvedimenti urgenti adottati il 14 aprile 2026
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, ha adottato le determinazioni nn. 177 e 178 del 14 aprile 2026, con le quali ha disposto:
- l’ingiunzione a Grindr LLC e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, qualora acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione esclusivamente a fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Con il provvedimento del 17 aprile 2026 il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 177/2026 e 178/2026, adottati nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC, confermando così le misure dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, se del caso, la conservazione probatoria in forma non identificabile.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Grindr e Telegram. La segnalazione riguarda materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso, nel perimetro del c.d. revenge porn.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 177 e 178 del 14 aprile 2026. Con tali atti ha ingiunto a Grindr LLC e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle stesse società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e solo per finalità probatorie. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 17 aprile 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 14 aprile 2026 nei confronti di Grindr LLC e Telegram FZ-LLC.
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