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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6385/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la liquidazione del danno operata dalla Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte non avrebbe tenuto conto che le parti civili avevano instaurato un procedimento civile conclusosi con sentenza (Tribunale civile di Bergamo n. 757/2012), il che, secondo il ricorrente, avrebbe determinato la revoca implicita della loro costituzione di parte civile e dunque l'inammissibilità o la riduzione del risarcimento in sede penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza civile richiamata non comportava la revoca implicita della costituzione di parte civile nei giudizi penali e che nulla ostava al riconoscimento di un danno morale in favore delle parti civili nonostante il ristoro ottenuto da altro soggetto (la Cooperativa). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • reato di appropriazione indebita (normativa penale applicabile)

    Il reato imputato al ricorrente era quello di appropriazione indebita; la Corte d'appello aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione, decisione non censurata con successo in Cassazione nel motivo relativo alle statuizioni civili.

  • istituto della prescrizione

    La sentenza di merito aveva escluso la punibilità per prescrizione: la Cassazione non ha modificato tale esito penale e ha valutato separatamente la legittimità della liquidazione del danno morale alle parti civili.

  • condanna alle spese processuali e misura a favore della Cassa delle Ammende

    Per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, commisurato al grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La pronuncia di un giudice civile che assegna il ristoro a favore delle vittime non determina automaticamente la revoca della costituzione di parte civile nel processo penale: l'esistenza di un risarcimento da diverso soggetto non preclude di per sé il riconoscimento di un danno morale in sede penale.
  • La prescrizione estingue la responsabilità penale, ma non incide automaticamente sulle statuizioni civili; la corte penale può valutare autonomamente l'esistenza e la quantificazione del danno morale.
  • Per ottenere la revoca della qualità di parte civile occorre un atto o una pronunzia che esprima chiaramente tale volontà; non è sufficiente l'esistenza di un giudizio civile favorevole a fronte di un diverso responsabile.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve articolare in modo preciso e documentato come la sentenza impugnata abbia violato norme o sia viziata nella motivazione; argomentazioni basate soltanto sull'esistenza di sentenze civili collegate possono risultare insufficienti.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso è possibile la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende, con entità commisurata al grado di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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