Sentenza n. 3971/2026 - Roma, Sezione 4Q
per il risarcimento di tutti i danni patiti dalle ricorrenti in ragione dell’illegittimità degli atti annullati su ricorso straordinario accolto con DPR del 17 novembre 2023 su parere n. 499/2023 reso all’esito dell’Adunanza della Sezione I del 22 febbraio 2023, e segnatamente: € 5.150,00= a titolo di danno patrimoniale; € 393.890,50= a titolo di danno patrimoniale per le attività realizzate facendo ricorso a risorse finanziarie proprie; € 776.571,15 quale perdita di fatturato per l'anno per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento di AGEA consistito nel rifiuto di sottoscrivere la convenzione di finanziamento e nella conseguente decadenza dai benefici, già annullato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, utilmente inserite nella graduatoria di un programma di aiuti destinato alla promozione e informazione dei vini dell’Unione nei Paesi terzi, hanno chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della loro esclusione dal finanziamento e dell’impossibilità di sottoscrivere la relativa convenzione con AGEA. La decadenza dai benefici era stata disposta per la tardiva presentazione della documentazione contrattuale, ma gli atti erano stati successivamente annullati a seguito dell’accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sono stati richiesti danni patrimoniali per euro 5.150,00, euro 393.890,50 per attività realizzate con risorse proprie ed euro 776.571,15 per perdita di fatturato. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Friuli Venezia Giulia. Le ricorrenti hanno sostenuto che la competenza dovesse radicarsi presso il TAR Lazio in ragione della sede di AGEA, autorità statale centrale.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Friuli Venezia Giulia, senza esaminare nel merito la sussistenza della responsabilità dell’amministrazione, l’illegittimità della condotta, il nesso causale o le singole voci di danno. Il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a., poiché la domanda risarcitoria riguarda un comportamento specifico e unitario di AGEA, consistente nel rifiuto di contrarre, i cui effetti lesivi erano direttamente limitati alla posizione delle imprese ricorrenti, aventi sede in Friuli-Venezia Giulia, e alla perdita di un finanziamento riferito a tale ambito territoriale. La sede romana dell’autorità non prevale sul criterio dell’efficacia territoriale quando gli effetti diretti della condotta sono circoscritti alla regione di un tribunale periferico. L’art. 13 c.p.a. disciplina espressamente anche i comportamenti delle pubbliche amministrazioni, senza consentire di sottrarli al criterio dell’efficacia o di equipararli ad atti generali aventi effetti ultraregionali. La competenza territoriale è stata qualificata come inderogabile e rilevabile d’ufficio fino alla decisione di primo grado ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a. Ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., la controversia è stata quindi devoluta al TAR Friuli Venezia Giulia. Le spese della fase sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede
Il criterio dell’efficacia territoriale prevale sul criterio della sede dell’autorità quando il provvedimento, atto, accordo o comportamento amministrativo produce effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un diverso tribunale regionale. La regola si applica anche ai comportamenti della pubblica amministrazione.
art. 15, comma 1, c.p.a.
rilevabile d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado
L’incompetenza territoriale è inderogabile e può essere rilevata d’ufficio fino alla decisione di primo grado, anche se siano stati adottati precedenti provvedimenti cautelari o di altra natura.
art. 15, comma 4, c.p.a.
In presenza di incompetenza territoriale, il giudice indica il tribunale amministrativo regionale competente per la trattazione della controversia.
art. 24 Cost.
Il criterio dell’efficacia territoriale è ricondotto al principio di prossimità, quale corollario del diritto di difesa.
art. 125 Cost.
Il criterio dell’efficacia territoriale è coerente con il decentramento della giurisdizione amministrativa mediante i tribunali amministrativi regionali.
Massime di principio
- Quando un comportamento di un’autorità statale centrale produce effetti lesivi diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di una regione diversa da quella in cui l’autorità ha sede, la controversia risarcitoria è devoluta, ai sensi dell’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a., al TAR della regione in cui tali effetti si verificano, non al TAR della sede dell’autorità.
- Il criterio dell’efficacia territoriale previsto dall’art. 13 c.p.a. si applica anche alle controversie aventi a oggetto comportamenti della pubblica amministrazione, compreso il rifiuto di contrarre, senza che la natura comportamentale della condotta consenta di applicare il criterio della sede o di configurare una competenza ultraregionale.
- Nelle controversie risarcitorie, la competenza territoriale si determina considerando l’ambito degli effetti diretti della condotta lesiva e non la mera sede dell’amministrazione resistente né l’astratta rilevanza difensiva della sua gestione amministrativa.
- L’incompetenza territoriale nel processo amministrativo è inderogabile e può essere rilevata d’ufficio fino alla decisione di primo grado, anche quando nel giudizio siano già stati adottati provvedimenti cautelari o altri provvedimenti interinali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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