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Ordinanza

Ordinanza n. 345/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento N.0038889/2025 del 14/10/2025, reso dal Comune di Quarto, avente ad oggetto: “OGGETTO: Provvedimento di diniego dell'istanza di riadozione di autorizzazione all'installazione di stazione radio base ai sensi dell'art. 21-decies Legge 241/1990 prot. 30437 del 05/08/2025”; - del preavviso di diniego, prot. n. 37054/2025 del 3 ottobre 2025, reso dal Comune di Quarto, recante “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241 del 1990; istanza di riadozione di autorizzazione all'installazione di Stazione Radio Base ai sensi dell'art. 21 decies della L. 241/1990, prot. n. 30437 del 5 agosto 2025”; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di riadozione dell'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base ai sensi dell'art. 21-decies l. 241/1990, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale e il relativo preavviso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'istanza amministrativa era volta alla riadozione dell'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base mediante la procedura semplificata prevista dall'art. 21-decies l. 241/1990. Il Comune ha ritenuto che tale procedura non fosse applicabile, poiché il precedente silenzio-assenso era stato annullato non per un vizio emendabile di un atto endoprocedimentale, ma per l'omessa pubblicazione dell'istanza prevista dalla disciplina sulle autorizzazioni per impianti radioelettrici. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso dedotti dalla società.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto legittima la motivazione del diniego, formulata per relationem mediante richiamo al preavviso di diniego. Secondo il Collegio, l'omessa pubblicizzazione dell'istanza prevista dall'art. 87, comma 4, d.lgs. 259/2003, nella formulazione ratione temporis applicabile richiamata anche come art. 44, comma 5, non integra un vizio meramente endoprocedimentale emendabile ai sensi dell'art. 21-decies l. 241/1990. La pubblicazione costituisce infatti un adempimento funzionale alla democraticità del processo decisionale e deve precedere il provvedimento abilitativo; ne consegue l'obbligo dell'amministrazione di emendare il procedimento e l'inapplicabilità della procedura semplificata di riadozione. Non è stata ravvisata la necessità di esaminare il periculum in mora, in assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 21-decies l. 241/1990

    La procedura semplificata di riadozione non è applicabile quando l'annullamento del precedente titolo tacito dipende dall'omessa pubblicazione dell'istanza, vizio non riconducibile a un atto endoprocedimentale emendabile.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Rileva quale base normativa del preavviso di diniego richiamato nel provvedimento finale.

  • art. 87, comma 4, d.lgs. 259/2003

    Prevede l'obbligo di pubblicizzazione dell'istanza nel procedimento di autorizzazione all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici; l'adempimento è sostanziale e deve precedere il provvedimento abilitativo.

  • art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003

    È richiamato quale disposizione vigente ratione temporis corrispondente alla disciplina dell'obbligo di pubblicizzazione dell'istanza.

Massime di principio

  • La procedura semplificata di riadozione prevista dall'art. 21-decies l. 241/1990 non è utilizzabile quando il precedente silenzio-assenso sia stato annullato per l'omessa pubblicizzazione dell'istanza prescritta dalla disciplina speciale sugli impianti radioelettrici, poiché tale omissione non costituisce un vizio emendabile di un atto endoprocedimentale.
  • Nel procedimento autorizzatorio per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell'istanza è un adempimento sostanziale, funzionale alla democraticità del processo decisionale, e deve precedere il provvedimento abilitativo; non può essere considerata una formalità derogabile o recuperabile mediante la sola riadozione semplificata del titolo.
  • È adeguatamente motivato per relationem il diniego che richiami un preavviso di diniego dal quale risultino in modo intelligibile le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza.
  • Nella fase cautelare, l'insussistenza del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda senza necessità di riconoscere la sussistenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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