Sentenza n. 10029/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della delibera AGCOM n. 479/24/CONS del 26.11.2024, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video” e del relativo allegato A (“Relazione tecnico-finanziaria”), pubblicati in data 10.2.2025; - della delibera n. 27/25/CONS del 22.1.2025, recante “Modello telematico e istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2025”, e dei relativi allegati A (“Contributo Agcom – Anno 2025”) e B (“Istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2025”) , pubblicati sul sito dell’Autorità in data 10.2.2025; - di ogni atto presupposto dai, o consequenziale e/o comunque connesso ai, precedenti; nonché per l’accertamento della non debenza del contributo per l’anno 2025 di cui alla delibera AGCOM n. 479/24/CONS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere AGCOM n. 479/24/CONS e n. 27/25/CONS, concernenti la determinazione, il modello e le istruzioni per il versamento del contributo 2025 dovuto dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'assoggettamento al contributo AGCOM per l'anno 2025, deducendo, con otto motivi, la violazione del principio del paese d'origine e della libera circolazione dei servizi, nonché della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, della direttiva sui servizi di media audiovisivi e delle direttive 2015/1535 e 2006/123/CE; la violazione del primato del diritto dell'Unione, dell'art. 32 della l. n. 234/2012 e del principio del divieto di gold plating; la carenza del potere impositivo, il difetto dei presupposti, la sproporzione e lo sviamento; l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 TUSMA; violazioni dei principi di proporzionalità, obiettività, trasparenza, certezza e conoscibilità del quadro normativo, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità, contraddittorietà, irrazionalità e difetto di istruttoria; infine, l'illegittimità del contributo per l'illegittimità dell'iscrizione al ROC e per l'assenza di ricavi in Italia. L'AGCOM ha eccepito il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo, sostenendo inoltre l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari dell'AGCOM, riconoscendo la giurisdizione amministrativa e l'ammissibilità della domanda di accertamento, poiché connessa alla domanda di annullamento di atti generali attuativi della norma impositiva e diretta a contestare la stessa sussistenza del potere dell'Autorità nei confronti di un soggetto stabilito in altro Stato membro. Nel merito, ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video il principio del paese d'origine sancito dall'art. 3 della direttiva 2000/31/CE. La ricorrente, stabilita in Irlanda, è soggetta agli obblighi previsti dallo Stato membro di stabilimento e non può essere assoggettata in Italia a ulteriori obblighi contributivi. L'art. 28-bis, par. 2, della direttiva SMAV non consente di considerare stabilita in Italia una società già stabilita in altro Stato membro per il solo fatto di avere una filiale italiana: tale disposizione riguarda i fornitori non stabiliti nell'Unione europea e non può essere utilizzata per duplicare le autorità competenti o gli obblighi contributivi. È stata quindi disapplicata l'art. 72, comma 3, TUSMA nella parte in cui include tra i soggetti obbligati le piattaforme di condivisione video operanti in Italia ma non stabilite in Italia. Le delibere impugnate e i relativi allegati sono stati annullati nei limiti dell'interesse della ricorrente; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Spese integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 72, comma 3, d.lgs. n. 208/2021 (TUSMA)
piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale
La disposizione è stata disapplicata nella parte in cui assoggetta al contributo le piattaforme operanti in Italia ma non stabilite in Italia, in contrasto con il principio del paese d'origine.
art. 3, par. 1 e 2, direttiva 2000/31/CE
Il prestatore di servizi della società dell'informazione stabilito in uno Stato membro è soggetto alla disciplina di tale Stato e non può essere gravato da obblighi ulteriori imposti da altri Stati membri, salvo i limiti previsti dal diritto dell'Unione.
art. 28-bis, direttiva 2010/13/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808
un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE è soggetto alla giurisdizione di tale Stato membro
Il paragrafo 1 conferma l'assoggettamento del fornitore stabilito alla giurisdizione dello Stato di stabilimento; il paragrafo 2 riguarda soltanto fornitori non stabiliti nell'Unione e non consente di imputare la sede italiana di una filiale alla società già stabilita in un altro Stato membro.
art. 4, par. 8, direttiva 2010/13/UE
La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva
La direttiva sul commercio elettronico resta applicabile ai servizi di media audiovisivi, salvo deroghe specifiche della direttiva SMAV.
art. 74, comma 1, c.p.a.
Richiamato dal TAR quale base per la motivazione mediante riferimento a precedenti conformi.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato dal TAR insieme all'art. 74 c.p.a. per il richiamo alla giurisprudenza pertinente.
Massime di principio
- I fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea rientrano tra i prestatori di servizi della società dell'informazione cui si applica il principio del paese d'origine previsto dall'art. 3 della direttiva 2000/31/CE.
- Un prestatore di servizi della società dell'informazione stabilito in uno Stato membro non può essere assoggettato da un altro Stato membro a obblighi contributivi ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Stato di stabilimento, quando tali obblighi ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE.
- L'art. 28-bis, par. 2, della direttiva 2010/13/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/1808, riguarda i fornitori di piattaforme video non stabiliti nell'Unione europea e non consente di considerare stabilito nello Stato della filiale un fornitore già stabilito in un diverso Stato membro.
- La presenza di una filiale o di altra società del gruppo in Italia non legittima, nei confronti di un fornitore di piattaforme video già stabilito in un altro Stato membro, la duplicazione delle autorità competenti o degli obblighi contributivi, poiché ciò contrasta con il principio del paese d'origine.
- È ammissibile la domanda di accertamento della non debenza di un contributo quando essa non è proposta autonomamente, ma è inscindibilmente connessa alla domanda di annullamento dell'atto generale attuativo della norma impositiva e serve a contestare la sussistenza del potere amministrativo esercitato.
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