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Sentenza

Sentenza n. 5354/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento dell''esito del giudizio di avanzamento per l’anno 2024 emesso dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell''Arma dei Carabinieri.

Giustizia amministrativa202402764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate, in assenza di opposizione delle controparti.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito del giudizio di avanzamento per l’anno 2024 emesso dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento per l’anno 2024 adottato dalla Commissione Superiore di Avanzamento dell’Arma dei Carabinieri, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso. È stata inoltre chiesta la compensazione delle spese, senza obiezioni delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di definire il giudizio dichiarandone l’improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, sopravviene il difetto di interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata dal difensore della parte nel corso del giudizio e, ove non emergano contestazioni, conduce alla definizione del ricorso per improcedibilità.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando sia richiesta dalla parte e non vi siano obiezioni delle controparti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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