Cassazione Civile, Ordinanza n. 06879/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a due avvisi di intimazione, emessi da un agente della riscossione e riferiti a cartelle esattoriali già notificate, per il recupero di contribuzione previdenziale dovuta all'INPS. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo maturata la prescrizione quinquennale tra la notifica delle cartelle e quella degli avvisi di intimazione, senza atti interruttivi utili. In Cassazione, l'ente della riscossione deduceva, da un lato, omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte territoriale non si fosse espressa su uno specifico motivo di appello relativo al decorso del termine quinquennale; dall'altro, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 3 L. 335/1995, assumendo che dagli atti risultasse un diverso calcolo del termine e quindi che la prescrizione non fosse maturata. L'INPS, con autonomo ricorso, denunciava violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 e degli artt. 2935 e 2953 c.c., contestando anch'esso il calcolo del termine prescrizionale e sostenendo che tra le notifiche non fossero decorsi cinque anni. Il resistente depositava anche ricorso incidentale, ma lo collocava nel fascicolo telematico del diverso ricorso principale, con problemi di ritualità e tempestività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi principali di ADER e dell'INPS. Ha ritenuto corretta l'individuazione del termine prescrizionale quinquennale per i crediti contributivi e ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello si era espressamente pronunciata sul punto. Quanto alla censura sul computo del tempo, la Corte ha qualificato l'errore come errore di fatto meramente revocatorio, emergente dal mero raffronto tra date incontroverse, quindi non deducibile con appello o cassazione ma solo, in ipotesi, con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Il ricorso incidentale del debitore è stato dichiarato improcedibile perché non ritualmente proposto nel fascicolo corretto e comunque depositato oltre il termine utile per il controricorso/ricorso incidentale, con acquisizione avvenuta solo per effetto della riunione. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'ADER, mentre è stato dato atto, per tutti i ricorsi, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
È richiamato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato in relazione alla proposta del relatore notificata alle parti.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di omessa pronuncia e per la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per la dedotta violazione o falsa applicazione della disciplina sulla prescrizione dei contributi previdenziali.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rilevando che la Corte d'appello si era pronunciata sul termine prescrizionale.
art. 115 c.p.c.
La censura è respinta perché il preteso errore non riguarda la valutazione di elementi istruttori, ma un mero errore di fatto sulle date.
art. 116 c.p.c.
Come per l'art. 115 c.p.c., la censura viene disattesa poiché non si verte in tema di travisamento della prova valutabile in cassazione.
art. 3 L. 335/1995
Viene confermato che, per i crediti contributivi considerati, opera la prescrizione quinquennale.
art. 2935 c.c.
È richiamato nel motivo dell'INPS, ma la censura è rigettata.
art. 2953 c.c.
È richiamato nel motivo dell'INPS, ma la Corte non ne accoglie la tesi.
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore sul mero dato cronologico è qualificato come errore di fatto revocatorio, denunciabile semmai con revocazione e non con ricorso per cassazione.
art. 370 c.p.c.
È richiamato per affermare l'improcedibilità del ricorso incidentale per tardività del deposito.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Si dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione infondata o improcedibile.
Massime di principio
- In materia di riscossione di contributi previdenziali, la prescrizione quinquennale ex art. 3 L. n. 335/1995 può essere confermata anche nel giudizio di legittimità quando la questione riguardi il mero decorso del tempo tra atti pacificamente documentati.
- Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. se il giudice di merito ha espressamente affrontato il punto controverso, anche qualora abbia errato nel calcolo del termine o nella lettura delle date.
- Il mero errore nel raffronto tra date incontroverse integra un errore di fatto di natura revocatoria, non un vizio denunciabile con appello o ricorso per cassazione; la tutela esperibile è, in ipotesi, la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non sono utilizzabili per contestare un semplice errore cronologico o di calcolo quando non vi sia effettivo travisamento della prova o diversa valutazione di elementi istruttori.
- Il ricorso incidentale è improcedibile se non è ritualmente inserito nel fascicolo processuale corretto ed è depositato oltre il termine di legge, non essendo sanata la tardività dalla successiva riunione dei procedimenti.
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