Cassazione Penale, Sentenza n. 7693/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per truffa (10 mesi e 417 euro). La Corte territoriale aveva ritenuto l'appello inammissibile per mancata specificità dei motivi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 581, contestando la carenza di specificità estrinseca. Il ricorrente invece deduceva che l'atto di appello aveva specificamente censurato la motivazione sulla responsabilità e aveva richiesto il riconoscimento, in subordine, del vincolo di continuazione fra reati giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Modena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la dichiarazione di inammissibilità fosse in realtà un'erronea valutazione di merito sulle doglianze dell'appello (soprattutto sul punto della continuazione). Si è richiamata la giurisprudenza che impedisce al giudice d'appello di trasformare il filtro di ammissibilità in un giudizio di merito sulla manifesta infondatezza. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla stessa Corte d'appello per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte territoriale quale causa di inammissibilità quando l'appello non rispetti i requisiti di specificità; la Cassazione osserva che l'articolo va applicato senza trasformare il giudizio di ammissibilità in un esame di merito sulla manifesta infondatezza.
art. 581 cod. proc. pen. (e comma 1-bis introdotto dal d.lgs. 10/10/2002 n.150)
Requisiti di specificità dell'atto di impugnazione: devono essere enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata; tuttavia la specificità va valutata senza che il giudice d'appello proceda a un controllo di merito sulla fondatezza delle censure.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato a confronto per distinguere il diverso potere del giudice nel giudizio di cassazione rispetto a quello d'appello in tema di manifesta infondatezza dei motivi.
Sezioni Unite, sent. Galtelli (n. 8825 del 27/10/2016)
Principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità se i rilievi non sono espressi e argomentati; ma il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile l'appello ricorrendo a una valutazione di merito sulla manifesta infondatezza dei motivi.
Giurisprudenza di merito e di legittimità successiva (es. Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020; Sez. 2, n. 295 del 13/12/2024)
Conferma del principio che il sindacato sull'ammissibilità deve limitarsi a verificare la specificità e non a valutare il merito delle censure, pena l'annullamento dell'ordinanza che abbia sostanzialmente risposto ai motivi ritenendoli infondati.
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Richiamati ai fini del calcolo della prescrizione: la Corte ha determinato che la prescrizione non era maturata considerati i correttivi applicati alla pena e le sospensioni.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancata specificità può essere utilizzata solo quando i motivi non sono affatto argomentati o non affrontano la motivazione della sentenza impugnata; non può sostituirsi a un giudizio di merito sulla manifesta infondatezza delle censure.
- Il giudice d'appello deve limitarsi a verificare la specificità interna ed esterna dei motivi (cioè che le ragioni critiche siano puntuali e riferite ai punti della decisione) e non può esaminare nel merito la fondatezza degli stessi nella fase di ammissibilità.
- Se l'atto di appello contiene deduzioni che, pur potendo essere infondate, affrontano in modo puntuale le ragioni della decisione di primo grado, tali deduzioni devono essere esaminate nel merito e non dichiarate inammissibili.
- La Cassazione annulla le pronunce che, dichiarando inammissibile l'appello, abbiano in realtà ribadito o confutato le ragioni dell'appello senza contraddittorio; in questi casi gli atti vengono restituiti al giudice d'appello per proseguire il giudizio.
- Nelle impugnazioni che riguardano il riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati, la valutazione dell'esistenza di elementi comuni tra le condotte (modalità, strumenti, false identità, contatti tramite stessi canali) è rilevante e, se adeguatamente dedotta, va affrontata nel merito e non esclusa per motivi di genericità.
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