Sentenza del 06/10/2015 n. 662 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in merito alla decisione definitiva di uno Stato membro che impone il pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell'Unione. Rinvio pregiudiziale - Principi di equivalenza e di effettività - Autorità di cosa giudicata - Ripetizione dell'indebito - Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione - Decisione giurisdizionale definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell'Unione - Domanda di revocazione di tale decisione giurisdizionale - Normativa nazionale che consente la revocazione, alla luce delle sentenze successive della Corte pronunciate in via pregiudiziale, delle sole decisioni giurisdizionali definitive rese in materia amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il sig. X aveva acquistato in Francia un'automobile usata e, per immatricolarla in Romania, aveva pagato una tassa speciale per autoveicoli. Dopo aver ottenuto in primo grado la restituzione della tassa perché incompatibile con l'articolo 110 TFUE, lo Stato rumeno aveva impugnato la decisione. Il giudice di secondo grado aveva limitato la restituzione alla differenza tra la tassa originaria e una successiva tassa ambientale. Dopo la sentenza Tatu della Corte di giustizia, che aveva dichiarato incompatibile anche tale tassa successiva con il diritto dell'Unione, il sig. X aveva chiesto la revocazione della decisione definitiva. La questione era se i principi di equivalenza e di effettività imponessero di consentire la revocazione delle decisioni civili definitive incompatibili con il diritto dell'Unione, quando una possibilità analoga era prevista per le decisioni amministrative.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che il diritto dell'Unione non osta alla normativa nazionale che non consente la revocazione di una decisione civile definitiva solo perché, successivamente, la Corte ha fornito un'interpretazione del diritto dell'Unione incompatibile con quella decisione. Il principio di equivalenza non è applicabile al confronto tra procedimenti civili e amministrativi di diversa natura, ma richiede soltanto un trattamento equivalente tra ricorsi nazionali analoghi fondati sul diritto interno e ricorsi fondati sul diritto dell'Unione. Il principio di effettività non impone, in via generale, di sacrificare l'autorità del giudicato. La decisione definitiva resta quindi intangibile, ferma la possibilità di proporre, se ricorrono le condizioni previste dal diritto nazionale e dell'Unione, un'azione per responsabilità dello Stato derivante da una decisione giudiziaria di ultimo grado lesiva dei diritti europei.
Norme richiamate
Articolo 110 TFUE
Divieto di imposizioni interne discriminatorie sui prodotti provenienti da altri Stati membri.
La tassa automobilistica rumena è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione in quanto idonea a discriminare i veicoli d'importazione; tale incompatibilità comporta, in linea di principio, il diritto alla restituzione del tributo.
Articolo 267 TFUE
Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Il giudice nazionale può chiedere alla Corte di interpretare il diritto dell'Unione quando la risposta è necessaria per decidere la controversia.
Articolo 21, paragrafo 2, della legge rumena n. 554/2004 sul contenzioso amministrativo
Prevede la revocazione delle decisioni definitive amministrative che violano il principio del primato del diritto dell'Unione.
La disposizione nazionale consentiva la riapertura di decisioni amministrative definitive incompatibili con il diritto dell'Unione, ma non si applicava, secondo il giudice del rinvio, alle decisioni rese in procedimenti civili.
Principio di equivalenza
Le modalità processuali per far valere diritti derivanti dal diritto dell'Unione non possono essere meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi fondati sul diritto nazionale. Il principio non impone però di uniformare le regole applicabili a procedimenti di natura diversa, come quelli civili e amministrativi.
Principio di effettività
Le regole processuali nazionali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione. Tuttavia, la tutela effettiva deve essere bilanciata con la certezza del diritto e con l'autorità del giudicato.
Principio dell'autorità della cosa giudicata
Il diritto dell'Unione, di regola, non impone ai giudici nazionali di disapplicare le norme interne che rendono definitive le decisioni giudiziarie, nemmeno quando una successiva sentenza della Corte di giustizia evidenzi l'incompatibilità della decisione con il diritto dell'Unione.
Articolo 6 TUE e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Sono stati richiamati, in particolare, gli articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta.
Le disposizioni della Carta e i principi generali dell'Unione non sono stati interpretati come fonte di un obbligo generale di riaprire o revocare decisioni civili definitive incompatibili con una successiva interpretazione del diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Una successiva sentenza della Corte di giustizia che chiarisce l'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell'Unione non comporta automaticamente la riapertura delle decisioni giudiziarie nazionali già definitive.
- L'autorità del giudicato costituisce un principio generalmente riconosciuto anche nel diritto dell'Unione; la sua rimozione è possibile solo se prevista dal diritto nazionale e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.
- Il principio di equivalenza richiede il confronto tra rimedi analoghi fondati sul diritto nazionale e sul diritto dell'Unione, non tra riti processuali differenti, come il procedimento civile e quello amministrativo.
- Se il diritto nazionale consente eccezionalmente di rivedere una decisione definitiva per renderla conforme al diritto interno, tale rimedio deve essere applicato anche in modo coerente quando è necessario garantire il rispetto del diritto dell'Unione.
- Quando una decisione definitiva di un giudice di ultimo grado ha violato diritti conferiti dal diritto dell'Unione e non è più revocabile, il soggetto interessato può valutare un'azione per responsabilità dello Stato, se ne ricorrono i presupposti.
- Il diritto alla restituzione di un tributo incompatibile con il diritto dell'Unione opera in linea di principio, ma può essere condizionato dalle regole nazionali sui termini, sui rimedi e sul giudicato, purché tali regole rispettino equivalenza ed effettività.
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