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Sentenza

Sentenza del 04/10/2016 n. 5094 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO IRES IRPEG - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Accertamento sintetico - Presunzione semplice.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'accertamento sintetico del reddito, presumibilmente emesso anche a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Hanno sostenuto che il reddito determinato sinteticamente non corrispondesse all'effettiva capacità reddituale familiare e hanno fornito prova contraria mediante documentazione bancaria, dichiarazioni dei genitori della moglie rese presso l'Ambasciata italiana nello Stato estero di residenza e il richiamo alla possibilità di aiuti economici familiari ai giovani coniugi. La questione centrale riguardava l'ampiezza dei mezzi di prova utilizzabili dal contribuente e la natura delle presunzioni poste a fondamento dell'accertamento.

La decisione

Il Collegio ha accolto la prospettazione dei ricorrenti, ritenendo che essi avessero dimostrato il reddito complessivo familiare effettivo. Ha affermato che l'accertamento sintetico deve mirare a determinare il reddito realmente prodotto e che il contribuente deve poter fornire una prova contraria non eccessivamente gravosa. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, oltre che con prove documentali dirette. Le presunzioni previste dall'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 sono state qualificate come presunzioni semplici e non legali, pertanto soggette alla valutazione prudente del giudice.

Norme richiamate

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva impone che l'accertamento sintetico sia volto a ricostruire il reddito effettivo e che il contribuente disponga di una reale possibilità di dimostrare una situazione reddituale diversa da quella presunta, senza essere gravato da una prova praticamente impossibile.

  • Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973

    Le presunzioni utilizzate nell'accertamento sintetico sono presunzioni semplici, non presunzioni legali. Il giudice deve quindi valutarle insieme agli elementi forniti dal contribuente e verificare se il reddito ricostruito corrisponda effettivamente a quello prodotto.

Massime di principio

  • In caso di accertamento sintetico, il contribuente può contestare la ricostruzione del reddito dimostrando che le spese o gli incrementi patrimoniali sono stati finanziati con risorse diverse dal reddito imponibile dell'anno accertato.
  • La prova contraria non deve necessariamente consistere in una prova diretta e completa: possono essere utilizzate anche presunzioni, elementi indiziari concordanti, documentazione bancaria e dichiarazioni di terzi.
  • Le risultanze dell'accertamento sintetico non sono automaticamente definitive: costituiscono una presunzione semplice e devono essere valutate dal giudice insieme a tutte le circostanze del caso concreto.
  • Gli aiuti economici di familiari possono assumere rilievo per spiegare la disponibilità finanziaria del contribuente, ma devono essere supportati da elementi credibili, coerenti e possibilmente documentati.
  • L'onere probatorio del contribuente deve essere interpretato in modo compatibile con l'art. 53 della Costituzione: non può trasformarsi nell'obbligo di fornire una dimostrazione impossibile o sproporzionatamente gravosa.

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