Sentenza del 04/10/2016 n. 5094 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO IRES IRPEG - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Accertamento sintetico - Presunzione semplice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l'accertamento sintetico del reddito, presumibilmente emesso anche a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Hanno sostenuto che il reddito determinato sinteticamente non corrispondesse all'effettiva capacità reddituale familiare e hanno fornito prova contraria mediante documentazione bancaria, dichiarazioni dei genitori della moglie rese presso l'Ambasciata italiana nello Stato estero di residenza e il richiamo alla possibilità di aiuti economici familiari ai giovani coniugi. La questione centrale riguardava l'ampiezza dei mezzi di prova utilizzabili dal contribuente e la natura delle presunzioni poste a fondamento dell'accertamento.
La decisione
Il Collegio ha accolto la prospettazione dei ricorrenti, ritenendo che essi avessero dimostrato il reddito complessivo familiare effettivo. Ha affermato che l'accertamento sintetico deve mirare a determinare il reddito realmente prodotto e che il contribuente deve poter fornire una prova contraria non eccessivamente gravosa. Tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, oltre che con prove documentali dirette. Le presunzioni previste dall'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 sono state qualificate come presunzioni semplici e non legali, pertanto soggette alla valutazione prudente del giudice.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva impone che l'accertamento sintetico sia volto a ricostruire il reddito effettivo e che il contribuente disponga di una reale possibilità di dimostrare una situazione reddituale diversa da quella presunta, senza essere gravato da una prova praticamente impossibile.
Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973
Le presunzioni utilizzate nell'accertamento sintetico sono presunzioni semplici, non presunzioni legali. Il giudice deve quindi valutarle insieme agli elementi forniti dal contribuente e verificare se il reddito ricostruito corrisponda effettivamente a quello prodotto.
Massime di principio
- In caso di accertamento sintetico, il contribuente può contestare la ricostruzione del reddito dimostrando che le spese o gli incrementi patrimoniali sono stati finanziati con risorse diverse dal reddito imponibile dell'anno accertato.
- La prova contraria non deve necessariamente consistere in una prova diretta e completa: possono essere utilizzate anche presunzioni, elementi indiziari concordanti, documentazione bancaria e dichiarazioni di terzi.
- Le risultanze dell'accertamento sintetico non sono automaticamente definitive: costituiscono una presunzione semplice e devono essere valutate dal giudice insieme a tutte le circostanze del caso concreto.
- Gli aiuti economici di familiari possono assumere rilievo per spiegare la disponibilità finanziaria del contribuente, ma devono essere supportati da elementi credibili, coerenti e possibilmente documentati.
- L'onere probatorio del contribuente deve essere interpretato in modo compatibile con l'art. 53 della Costituzione: non può trasformarsi nell'obbligo di fornire una dimostrazione impossibile o sproporzionatamente gravosa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 1181 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 1739 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 2282 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 5736 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 5739 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 5743 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →