Sentenza del 04/10/2016 n. 2282 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposta di registro - Agevolazioni - Piccola Proprietà contadina - L. 604/54 - Requisito soggettivo - Equipollenza con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, che aveva annullato l'avviso di liquidazione con il quale erano state recuperate le imposte ordinarie di registro e ipotecaria relative all'acquisto di un fondo rustico. Il contribuente aveva usufruito delle agevolazioni previste dalla legge n. 604/1954 sulla piccola proprietà contadina, ma non aveva prodotto entro il termine di tre anni la certificazione definitiva dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge. Egli sosteneva che la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ottenuta nel 2009, fosse equipollente ai requisiti richiesti dalla legge n. 604/1954 e che il ritardo fosse imputabile agli uffici regionali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato legittimo l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato né il possesso dei requisiti specifici della legge n. 604/1954 né che il ritardo nel rilascio della certificazione fosse imputabile agli uffici, nonostante avesse presentato alcune istanze e solleciti. La qualifica di imprenditore agricolo professionale non è stata considerata equipollente ai requisiti della piccola proprietà contadina, poiché le due figure hanno presupposti e finalità differenti. Sono state quindi revocate le aliquote agevolate e applicate quelle ordinarie, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 9.600 euro oltre rimborso forfettario.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604, artt. 1, 2 e 4
"In tema di agevolazioni tributarie in favore della piccola proprietà contadina, l'acquirente [...] devono produrre, a pena di decadenza dal beneficio, al momento della registrazione dell'atto, lo stato di famiglia ed un certificato dell'ispettorato provinciale agrario [...]"
L'agevolazione per l'acquisto o la formazione della piccola proprietà contadina richiede il possesso di requisiti specifici e la produzione della certificazione prevista. Se viene presentata una certificazione provvisoria, quella definitiva deve essere depositata entro il termine perentorio di tre anni, altrimenti si perdono i benefici fiscali.
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4
Equiparazione dello imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia.
L'equiparazione tra IAP e coltivatore diretto opera nei limiti espressamente previsti dalla norma e non comporta automaticamente l'equipollenza con i requisiti specifici richiesti dalla legge n. 604/1954 per la piccola proprietà contadina.
Leggi n. 1047/1957 e n. 9/1963
"Il piccolo imprenditore che svolge attività agricola, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia".
La figura del coltivatore diretto è distinta da quella prevista dalla legge n. 604/1954: presuppone un'attività agricola abituale, prevalentemente manuale e organizzata con il lavoro proprio e familiare, potendo comprendere anche l'allevamento del bestiame.
Art. 2729 del codice civile
La Commissione ha utilizzato presunzioni semplici per ritenere che la prima istanza del contribuente non fosse stata accolta per mancanza dei requisiti della legge n. 604/1954 e che la successiva qualifica IAP fosse stata riconosciuta sulla base di requisiti diversi.
Art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le spese di lite seguono la soccombenza; il contribuente, risultato soccombente in appello, è stato condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina devono essere valutate sulla base dei requisiti specifici della legge n. 604/1954 e non possono essere ottenute automaticamente mediante il solo possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
- La certificazione richiesta deve essere prodotta nei termini previsti: la presentazione tardiva comporta normalmente la decadenza dall'agevolazione e il recupero delle imposte ordinarie.
- Il contribuente può evitare la decadenza se dimostra di avere richiesto tempestivamente la certificazione e che il ritardo è stato causato esclusivamente dall'inerzia o dal ritardo colpevole dell'amministrazione competente; non sono sufficienti mere allegazioni non documentate.
- Qualifiche agricole diverse possono avere requisiti, finalità e ambiti applicativi differenti. Un'equiparazione prevista per una specifica agevolazione non si estende automaticamente ad altri regimi fiscali.
- Quando l'atto richiama una specifica normativa agevolativa, il contribuente deve verificare che i requisiti posseduti corrispondano proprio a quella disciplina e, se intende avvalersi di un diverso regime, deve indicarlo tempestivamente e formalmente.
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