Sentenza del 04/10/2016 n. 5739 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Equitalia - Consegna nella mani del familiare del legale rappresentante - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che la cartella non fosse stata validamente notificata perché consegnata a una persona che non risultava dipendente della società, ma era un familiare del legale rappresentante. La contestazione riguardava quindi l'idoneità del consegnatario e la regolarità della notificazione a una persona giuridica mediante consegna presso la sede.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai fini della validità della notificazione non è necessario che il consegnatario sia formalmente dipendente della società: è sufficiente che si trovi presso la sede in virtù di un rapporto, anche provvisorio o precario, che gli consenta di ricevere atti per conto della persona giuridica. La presenza del soggetto nei locali della sede fa presumere che fosse addetto alla ricezione degli atti. Spettava pertanto alla società dimostrare non solo che il consegnatario non era dipendente, ma anche che non aveva mai ricevuto alcun incarico, neppure di fatto, di ricevere notificazioni.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 26
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento e va coordinato con le regole generali sulla notificazione degli atti tributari.
legge n. 890/1982, art. 14
Rileva per le notificazioni a persone giuridiche e consente la consegna presso la sede a persona legittimata a ricevere l'atto, senza che sia indispensabile un rapporto di lavoro subordinato.
d.P.R. n. 600/1973, art. 60
Stabilisce le regole per la notificazione degli atti tributari, applicabili nei limiti del richiamo operato dalla disciplina della riscossione.
Massime di principio
- La notificazione a una società presso la sede è normalmente valida quando l'atto viene consegnato a una persona presente nei locali non occasionalmente e apparentemente incaricata, anche di fatto, di ricevere la corrispondenza o gli atti destinati alla società.
- Non è indispensabile che il consegnatario sia un dipendente: può essere sufficiente un incarico temporaneo, informale o derivante da uno specifico rapporto con la società o con il legale rappresentante.
- La società che contesta la notifica deve fornire una prova concreta dell'estraneità del consegnatario alla sede e dell'assenza di qualsiasi incarico, anche provvisorio, a ricevere notificazioni.
- La mera circostanza che il consegnatario sia un familiare del legale rappresentante o non risulti formalmente assunto non determina, da sola, l'invalidità della notificazione.
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