Sentenza del 04/10/2016 n. 1181 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
È ammessa la compensazione verticale su imposte diverse, nei limiti stabiliti dall'art. 17 D.Lgs 241/97.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Ufficio ha impugnato la sentenza della CTP di Torino che aveva accolto il ricorso della società contro un atto di recupero relativo all’utilizzo di crediti fiscali in compensazione. La controversia riguardava la qualificazione come verticale o orizzontale delle compensazioni effettuate e l’applicabilità del limite annuo previsto dall’art. 34 della legge 388/2000. La società aveva utilizzato un credito IRES derivante dall’anno d’imposta 2003 per compensare debiti fiscali e contributivi, per complessivi 742.854,71 euro, sostenendo che la quota relativa alla stessa imposta costituisse compensazione verticale e non dovesse concorrere al plafond annuo di 516.456,90 euro. L’Ufficio riteneva invece che le compensazioni rientrassero nel limite complessivo previsto per le compensazioni effettuate tramite modello F24.
La decisione
La CTR Piemonte ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto che il limite annuo di 516.456,90 euro fosse applicabile all’importo complessivamente compensato e ha quindi riconosciuto come indebitamente compensata la somma eccedente di 226.397,81 euro, disponendo il relativo versamento da parte della società e il parallelo rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate, con il calcolo degli interessi. Tuttavia, ha escluso l’applicazione delle sanzioni, ritenendo sussistenti obiettive condizioni di incertezza interpretativa e precisando che non si trattava di credito inesistente, ma di credito reale il cui utilizzo era temporaneamente limitato dal massimale. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 17 D.Lgs. 241/1997
I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti.
La norma disciplina il versamento unitario tramite modello F24 e la compensazione dei crediti con debiti tributari e contributivi ammessi. Secondo la CTR, il termine compensazione verticale o orizzontale rileva soprattutto per individuare la natura e l’ammissibilità del credito, ma non esclude automaticamente l’applicazione del limite quantitativo annuale.
Art. 34, comma 1, legge 388/2000
Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.
Il limite annuo di compensazione costituisce un massimale complessivo per le compensazioni effettuate ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997. Nel caso deciso, la CTR lo ha applicato anche alla parte qualificata dal contribuente come compensazione verticale.
Art. 1 D.M. 31 marzo 2000
Richiamato in relazione all’estensione della compensazione tramite modello F24 anche a somme dovute in procedimenti definitori, tra cui l’accertamento con adesione.
Art. 8 D.Lgs. 546/1992
La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni.
La norma consente di disapplicare le sanzioni quando la disciplina presenta un’incertezza interpretativa oggettiva e non imputabile al contribuente.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997
Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni.
La CTR ha escluso la punibilità della società perché la distinzione tra compensazione verticale e orizzontale e l’applicazione del massimale erano oggettivamente controverse.
Art. 13 D.Lgs. 471/1997
L’Ufficio aveva applicato la sanzione del 30% per l’utilizzo eccedente del credito. La CTR ha ritenuto tale qualificazione non corretta, poiché il credito era esistente e spettante, sebbene non utilizzabile oltre il massimale annuale.
Art. 38 D.P.R. 602/1973
Richiamato dall’Ufficio come possibile strumento alternativo per ottenere il rimborso della parte di credito non utilizzabile in compensazione.
Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Richiamato in relazione all’eventuale azione di rimborso dei crediti tributari non utilizzati.
Cassazione, sentenza n. 18369/2012
La limitazione quantitativa delle compensazioni è giustificata dall’esigenza di evitare che compensazioni di importo elevato alterino in modo incontrollato le previsioni annuali degli incassi erariali.
Massime di principio
- Quando si utilizzano crediti tramite modello F24, occorre verificare non solo che il credito sia esistente e spettante, ma anche se l’operazione rientri nel massimale annuale previsto dalla normativa vigente.
- La qualificazione di una compensazione come verticale non esclude necessariamente l’applicazione del limite quantitativo previsto per le compensazioni effettuate ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997; la disciplina applicabile deve essere verificata in base alla norma vigente e alla specifica tipologia di credito e debito.
- L’utilizzo di un credito reale oltre il massimale non equivale automaticamente all’utilizzo di un credito inesistente: può comportare il recupero dell’importo eccedente, ma la sanzione propria dei crediti inesistenti richiede una distinta verifica.
- In presenza di una normativa obiettivamente incerta, soprattutto quando esistono orientamenti interpretativi contrastanti sulla distinzione tra compensazione verticale e orizzontale, le sanzioni possono essere disapplicate, pur restando dovuto il tributo o l’importo compensato oltre il limite.
- Per operazioni di importo elevato è prudente monitorare il plafond per ciascun anno solare, distinguere le compensazioni ammesse da quelle soggette a limiti specifici e valutare tempestivamente il rimborso o il riporto del credito non utilizzabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 1739 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 2282 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 5736 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 5739 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 5743 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 4 ott 2016Sentenza del 04/10/2016 n. 208 - Comm. Trib. Prov. Mantova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →