Circolare numero 96 del 23-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra come applicare, agli appalti di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, le regole sulla verifica della regolarità contributiva e sul pagamento delle spettanze da parte delle pubbliche amministrazioni. Viene chiarito che, in caso di richiesta, l’INPS deve rilasciare le attestazioni contributive secondo le regole già vigenti, con riferimento all’intera attività d’impresa, e che le informazioni acquisite possono essere utilizzate anche per iniziative ispettive e di recupero crediti. In allegato è richiamato anche un precedente indirizzo ministeriale sul costo del lavoro negli appalti di pulimento e sul coordinamento delle verifiche ispettive per le imprese con adempimenti contributivi accentrati.
Applicazione della L. 82/1994 sugli appalti di servizi di pulizia e certificazione della regolarità contributiva
Applicazione della L. 82/1994 agli appalti di servizi di pulizia
La circolare fornisce le istruzioni applicative della L. n. 82 del 25 gennaio 1994 in materia di imprese che svolgono attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. L’intervento si colloca nell’ambito degli appalti di servizi e mira a chiarire gli effetti della nuova disciplina sulla verifica della regolarità contributiva, sulla partecipazione alle gare e sul pagamento delle spettanze da parte delle pubbliche amministrazioni.
Ambito normativo e requisiti di iscrizione
La legge definisce come "imprese di pulizia" i soggetti che svolgono le attività indicate e stabilisce che, per esercitarle, essi debbano essere iscritti nel registro delle ditte o, se in possesso dei requisiti, nell’albo provinciale delle imprese artigiane. La definizione puntuale dei requisiti è demandata a un decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’iscrizione costituisce anche condizione per l’affidamento in appalto dei servizi da parte della pubblica amministrazione. La circolare richiama inoltre la disciplina transitoria dell’art. 7 della legge: le imprese che alla data di entrata in vigore già svolgevano le attività previste possono continuare a operare, purché presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale.
Partecipazione alle gare di appalto
L’art. 5, comma 1, della legge dispone che gli appalti pubblici di servizi relativi alle attività in esame siano disciplinati in conformità alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992. In tale quadro, la circolare richiama l’art. 35, par. 3, della direttiva, secondo cui l’iscrizione all’albo o al registro, attestata dalle autorità competenti, costituisce una presunzione di idoneità alla prestazione del servizio e i dati risultanti dall’iscrizione non possono essere contestati.
Per quanto riguarda i contributi di sicurezza sociale, la direttiva consente che al prestatore di servizi iscritto sia richiesto un certificato aggiuntivo ogni volta che venga proposto un appalto. La circolare precisa che tale richiesta è una facoltà dell’appaltante e non un obbligo; tuttavia, quando pervenga, l’INPS deve rilasciare il certificato secondo le regole già dettate dalle circolari n. 194 del 4.9.1989 e n. 281 del 10.12.1993, con particolare riguardo al perfezionamento delle richieste di rateazione.
Pagamento delle spettanze e regolarità contributiva
Il comma 2 dell’art. 5 stabilisce che le pubbliche amministrazioni procedano al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia previa esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali per i dipendenti. La circolare osserva che la norma non specifica a quali dipendenti debbano riferirsi le verifiche né impone all’ente appaltante un obbligo di denuncia dell’appalto.
Di conseguenza, se alle Sedi viene chiesta una dichiarazione attestante il versamento dei contributi per i dipendenti, la risposta deve essere resa in base alle circolari n. 194/1989 e n. 281/1993, facendo riferimento all’intera attività dell’impresa. Viene inoltre raccomandata la massima tempestività nell’evasione delle richieste, anche con eventuali note interlocutorie, poiché in tali casi è frequente il richiamo al principio del silenzio assenso: se l’amministrazione non risponde entro 30 giorni, la ditta viene considerata in regola con il versamento dei contributi.
Informazioni utili per vigilanza e recupero crediti
Le stazioni appaltanti, nel richiedere le attestazioni di regolarità contributiva, comunicheranno elementi utili quali l’importo dell’appalto, il numero dei dipendenti interessati, le somme da pagare e il periodo di riferimento. La circolare evidenzia che tali dati possono essere utilizzati sia per verificare la congruità delle somme versate dalle imprese appaltatrici sia per promuovere azioni legali a tutela dei crediti dell’Istituto.
Le Sedi dovranno quindi considerare anche l’incidenza della manodopera e i relativi costi, come determinati nell’accordo per il rinnovo del c.c.n.l. dei dipendenti da imprese di pulizia civile e industriale, richiamato nella circolare ministeriale n. 87/93. Qualora dai riscontri emergano situazioni di evidente squilibrio, dovranno essere avviate iniziative di vigilanza e, per le imprese operanti in più province, dovranno essere coinvolte anche le altre sedi territorialmente competenti.
Imprese con adempimenti contributivi accentrati e coordinamento ispettivo
Per le aziende che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi si rinvia alle disposizioni del msg. n. 8981 del 10.10.1991. Tale messaggio, richiamato in allegato, afferma che l’accentramento spesso comporta un minore impegno di vigilanza sulle sedi periferiche e che i riscontri presso la sede accentrante possono essere solo parziali e incompleti.
Per questo motivo, le Sedi devono sottoporre tempestivamente a visita ispettiva anche le aziende con adempimenti accentrati. Alle indagini devono partecipare ispettori sia della sede accentrante sia delle sedi presso cui si trovano gli stabilimenti, mentre il coordinamento spetta alla Direzione Regionale nella cui circoscrizione è collocata la sede accentrante. Le iniziative devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione Centrale P.A.R. - ufficio accertamenti ispettivi.
Rapporti con l’INAIL e iniziative legali
La legge richiede il controllo della correntezza contributiva non soltanto verso l’INPS, ma anche verso l’INAIL. La circolare invita pertanto a stabilire contatti con tale Istituto per coordinare le verifiche. Le informazioni ottenute attraverso le richieste di certificazione per il pagamento delle spettanze devono essere trasmesse senza ritardo agli uffici legali, affinché possano essere attivate eventuali azioni di recupero, incluso il pignoramento presso terzi.
Le disposizioni della circolare si applicano anche agli appalti di servizi di pulizia stipulati direttamente dall’Istituto.
Richiamo alla circolare ministeriale n. 87/93 sul costo del lavoro
In allegato è richiamata la circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10.9.1993, relativa all’osservanza delle norme di legge e dei trattamenti economici e contrattuali negli appalti alle imprese esercenti servizi di pulimento. Il Ministero segnala che, al momento del rinnovo del c.c.n.l. del 21 maggio 1993, le parti sociali avevano denunciato numerosi casi di affidamenti a importi inferiori al costo della sola manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio.
La circolare ministeriale evidenzia che nel settore il costo della manodopera rappresenta circa l’85% del costo globale del servizio e che, nelle gare di appalto, tale dato deve essere considerato sia nella determinazione della base d’asta sia nella valutazione delle offerte. Viene inoltre richiamata l’esigenza di non compromettere i livelli occupazionali, anche alla luce di norme e prassi contrattuali che favoriscono il passaggio diretto e immediato del personale dall’impresa uscente alla subentrante.
La stessa circolare sottolinea il ruolo dell’Osservatorio Paritetico Nazionale e degli osservatori territoriali, istituiti con l’accordo del 21 maggio 1993, con funzioni di monitoraggio, studio e collaborazione con le amministrazioni appaltanti. Si richiama infine il potere-dovere degli uffici dell’Ispettorato del Lavoro di intervenire, in corso di appalto, per verificare l’osservanza delle norme di legge e dei trattamenti economici contrattuali, potendo le stazioni appaltanti avvalersi di tali interventi in presenza di anomalie o disservizi, anche ai sensi della L. 1369/1969.
Nota sulle imprese artigiane
La circolare precisa, infine, che per le imprese artigiane aderenti alle organizzazioni firmatarie del rinnovo del CCNL il costo orario della manodopera potrebbe risultare inferiore a quello indicato nella tabella allegata, poiché i tempi di adeguamento di tale categoria al contratto collettivo non erano ancora definiti tra le parti.
Punti principali
Ambito della L. 82/1994 e iscrizione delle imprese
La legge disciplina le imprese che svolgono attività di pulizia e servizi affini, definite "imprese di pulizia". Per esercitare l’attività è richiesta l’iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, se ne sussistono i requisiti. La stessa iscrizione è condizione anche per l’affidamento in appalto dei servizi da parte della pubblica amministrazione. Per le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge, è prevista la prosecuzione dell’attività purché la domanda di iscrizione sia presentata entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale che definirà i requisiti.
Partecipazione alle gare di appalto e certificazione contributiva
Nelle gare per l’affidamento di servizi di pulizia, la pubblica amministrazione si conforma alla direttiva 92/50/CEE. L’iscrizione al registro o all’albo costituisce, ai sensi della direttiva, una presunzione di idoneità alla prestazione del servizio. Per il pagamento dei contributi di sicurezza sociale può essere richiesto un certificato aggiuntivo. La richiesta del certificato di regolarità contributiva è quindi facoltativa per l’appaltante; se perviene, deve essere evasa secondo le circolari INPS n. 194/1989 e n. 281/1993, incluse le regole sul perfezionamento delle domande di rateazione.
Pagamento delle spettanze e attestazioni sulla regolarità contributiva
Prima di procedere al pagamento del corrispettivo alle imprese di pulizia, le pubbliche amministrazioni possono richiedere la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali per i dipendenti. Se viene richiesta all’INPS una dichiarazione di regolarità contributiva, questa deve essere rilasciata con riferimento all’intera attività dell’impresa, secondo le circolari richiamate. La circolare sottolinea l’esigenza di risposte tempestive, anche mediante note interlocutorie, perché in tali richieste viene spesso invocato il silenzio assenso: in caso di mancata risposta entro 30 giorni, la ditta è considerata regolare.
Utilizzo delle informazioni per vigilanza e recupero crediti
Le notizie comunicate dalle stazioni appaltanti, come importo dell’appalto, numero dei dipendenti interessati, somme da pagare e periodo di riferimento, sono considerate utili per verificare la congruità dei versamenti e per eventuali azioni legali a tutela dei crediti dell’Istituto. In presenza di evidenti squilibri tra importi appaltati e costo del lavoro, le Sedi devono attivare iniziative di vigilanza e, se l’impresa opera in più province, coinvolgere le altre sedi competenti. Per le aziende con autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi si applicano le istruzioni del msg. n. 8981 del 10.10.1991.
Collegamento con l’INAIL e azioni legali
Poiché la legge richiede la verifica della correntezza dei contributi non solo INPS ma anche INAIL, la circolare invita a stabilire opportuni contatti con l’INAIL. Le informazioni ottenute tramite la richiesta di certificato per il pagamento delle spettanze devono essere trasmesse tempestivamente agli uffici legali, così da attivare eventuali azioni di recupero sulle spettanze stesse, incluso il pignoramento presso terzi. Le disposizioni si applicano anche agli appalti di servizi di pulizia stipulati direttamente dall’Istituto.
Costo del lavoro e richiamo alla circolare ministeriale n. 87/93
È richiamata la circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10.9.1993, che affronta l’osservanza delle norme di legge e dei trattamenti economici negli appalti alle imprese di pulimento. In essa si evidenzia che, nel settore, il costo della manodopera incide per circa l’85% sul costo globale del servizio e che nelle gare di appalto occorre tener conto dei valori economici del lavoro sia nella base d’asta sia nella valutazione delle offerte. Viene inoltre richiamata l’esigenza di tutelare i livelli occupazionali e di considerare i meccanismi di passaggio diretto del personale tra impresa uscente e subentrante, nonché il ruolo degli osservatori paritetici nazionali e territoriali.
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