Circolare numero 101 del 24-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce precisazioni operative sul trattamento dei ricorsi all'autorità giudiziaria di primo grado e integra gli adempimenti dell'Ufficio Legale e dell'Ufficio Pensioni. Vengono chiarite le competenze delle diverse S.A.P. nei casi in cui la pratica amministrativa e quella giudiziaria coincidano o siano attribuite a uffici diversi, nonché le modalità di caricamento, trasferimento e chiusura delle domande in EAD75. Sono inoltre indicate le istruzioni per la gestione dei ricorsi definiti, per la liquidazione di prestazioni in pendenza di giudizio e per il caricamento delle domande correlate a ricorsi accolti o già definiti.
Chiarimenti e integrazioni sugli adempimenti relativi ai ricorsi in EAD75 per l'Ufficio Pensioni e l'Ufficio Legale
Chiarimenti e integrazioni sugli adempimenti relativi ai ricorsi in EAD75
La circolare interviene sul titolo 2 della circolare richiamata, integrando inoltre i titoli 4 e 5 con istruzioni operative per la gestione dei ricorsi in ambito pensionistico. Il contenuto è focalizzato sulla corretta attribuzione delle competenze tra S.A.P., Ufficio Pensioni, Ufficio Legale e, nei casi sanitari, Ufficio Sanitario, nonché sulle modalità di caricamento e chiusura delle pratiche in EAD75.
Adempimenti iniziali dell'Ufficio Pensioni
I ricorsi all'autorità giudiziaria di primo grado devono essere, in via ordinaria, caricati in EAD75 dalla S.A.P. che ha trattato la domanda originaria da cui il ricorso trae origine. Quando il ricorso è notificato a una S.A.P. che ha competenza anche sulla domanda originaria, tale struttura deve richiedere all'altra S.A.P. il trasferimento dell'intero fascicolo, amministrativo e sanitario, e provvedere al suo caricamento in EAD75.
La circolare distingue poi quattro ipotesi operative:
- se la S.A.P. è competente in sede giudiziaria ma non amministrativa, trasmette copia del ricorso all'Ufficio Pensioni della S.A.P. competente per la gestione amministrativa e l'originale al proprio Ufficio Legale, senza effettuare alcun caricamento in EAD75;
- se la S.A.P. è competente amministrativamente ma non in sede giudiziaria, carica il ricorso in EAD75, svolge la relativa istruttoria e invia il fascicolo al competente Ufficio Legale; per i ricorsi sanitari, il fascicolo è trasmesso prima all'Ufficio Sanitario, che espleta gli adempimenti di competenza e poi lo inoltra all'Ufficio Legale;
- se la S.A.P. è competente sia amministrativamente sia giudiziariamente, prende in carico il ricorso in EAD75 e invia il fascicolo all'Ufficio Legale; anche in questo caso, per i ricorsi sanitari, il passaggio avviene tramite l'Ufficio Sanitario;
- il caricamento in EAD75 è quindi collegato alla concreta competenza amministrativa sulla pratica, mentre la gestione giudiziaria determina il successivo inoltro all'Ufficio Legale o all'Ufficio Sanitario.
Adempimenti dell'Ufficio Legale sui ricorsi archiviati
Il titolo 4 della circolare n. 158 viene integrato prevedendo che gli atti relativi a ricorsi archiviati debbano essere restituiti all'Ufficio Pensioni della S.A.P. competente per la trattazione amministrativa della domanda registrata in EAD75. Se tale S.A.P. è diversa da quella che aveva inviato il ricorso all'Ufficio Legale, l'esito deve essere comunicato anche alla S.A.P. originaria, la quale verifica l'eventuale permanenza della domanda in EAD75 e, se la stessa risulta ancora in giacenza, la chiude.
Ricezione degli atti relativi a ricorsi definiti
Il punto 5.1 disciplina il comportamento della S.A.P. che riceve dall'Ufficio Legale gli atti relativi a un ricorso definito per il quale deve essere liquidata una prestazione. La S.A.P. deve anzitutto verificare:
- la presenza del ricorso in EAD75;
- la propria competenza alla trattazione amministrativa della domanda.
Se la S.A.P. non è competente alla trattazione della pratica:
- se il ricorso non risulta registrato in EAD75, deve trasferire gli atti alla S.A.P. competente, dandone comunicazione all'Ufficio Legale;
- se il ricorso risulta registrato in EAD75, deve, se ancora aperto, chiuderlo con il codice 'T' ('domanda trasferita ad altra S.A.P.') e trasferire gli atti alla S.A.P. competente, comunicandolo all'Ufficio Legale.
Se la S.A.P. è invece competente alla trattazione:
- se il ricorso è già registrato in EAD75, deve operare secondo quanto previsto ai punti 5.1 e seguenti della circolare richiamata;
- se il ricorso non risulta registrato in EAD75, deve procedere al suo caricamento secondo le modalità indicate nel punto 5.3.
Liquidazione di prestazioni diverse in pendenza di giudizio
Il punto 5.2 disciplina l'ipotesi in cui, mentre il giudizio è ancora pendente, l'Ufficio Legale richieda la liquidazione di una prestazione diversa da quella originariamente chiesta dal ricorrente. In tale caso la S.A.P. competente deve aprire una nuova domanda in EAD75, seguendo le istruzioni del successivo punto 5.3.
Modalità di caricamento in EAD75 delle domande collegate ai ricorsi definiti
Il punto 5.3 fornisce le istruzioni tecniche per il caricamento in EAD75 delle domande relative a ricorsi definiti e non registrati in archivio, nonché di quelle da liquidare a titolo diverso da quello richiesto.
Le operazioni previste sono le seguenti:
- nel campo 24 del pannello EAD75 va inserito il codice fase 'A' di nuova istituzione e nel campo 25 la data del giorno;
- nel campo 29 va inserito il codice 'Z' ('ricorso accolto') e nel campo 28 la data del giorno;
- dopo aver attivato la fase di aggiornamento degli archivi, digitando '99' alla richiesta 'N. CAMPO DA VARIARE', la domanda va richiamata e riaperta con il codice fase '1' e la data del giorno nel campo 25;
- infine, la prestazione va liquidata.
La circolare specifica inoltre che il codice fase 'A', analogamente ai codici fase '0' ('riesame') e '9' ('ripristino'), non viene memorizzato nel campo 24, ma è trasformato immediatamente in '8', senza attivare la procedura 'CONTENDO', poiché si tratta di ricorsi già chiusi oppure già aperti su altra domanda.
Punti principali
Caricamento dei ricorsi in EAD75 da parte della S.A.P.
I ricorsi all'autorità giudiziaria di primo grado devono essere normalmente caricati in EAD75 dalla S.A.P. che ha trattato le domande da cui i ricorsi derivano. Se il ricorso è notificato a una S.A.P. competente anche sulla domanda originaria, tale S.A.P. deve richiedere il trasferimento dell'intero fascicolo amministrativo e sanitario alla S.A.P. competente e procedere al caricamento in EAD75.
Ripartizione delle competenze tra amministrativo e giudiziario
Se la S.A.P. notificata è competente in sede giudiziaria ma non amministrativa, deve inviare copia del ricorso all'Ufficio Pensioni della S.A.P. competente in via amministrativa e l'originale al proprio Ufficio Legale, senza effettuare alcun caricamento in EAD75. Se invece è competente in via amministrativa ma non giudiziaria, deve caricare il ricorso in EAD75, svolgere la relativa istruttoria e trasmettere il fascicolo al competente Ufficio Legale; per i ricorsi sanitari, il fascicolo va prima all'Ufficio Sanitario, che lo inoltra poi all'Ufficio Legale dopo gli adempimenti di competenza. Se la S.A.P. è competente sia amministrativamente sia giudiziariamente, prende in carico il ricorso in EAD75 e trasmette il fascicolo all'Ufficio Legale o, nei ricorsi sanitari, all'Ufficio Sanitario per il successivo inoltro.
Adempimenti dell'Ufficio Legale sui ricorsi archiviati
Gli atti relativi a ricorsi archiviati devono essere restituiti all'Ufficio Pensioni della S.A.P. competente per la trattazione amministrativa della domanda in EAD75. Se tale S.A.P. è diversa da quella che aveva inoltrato il ricorso all'Ufficio Legale, l'esito deve essere comunicato anche alla S.A.P. originaria, che verifica l'eventuale esistenza della domanda in EAD75 e, se ancora in giacenza, provvede alla sua chiusura.
Ricezione degli atti relativi a ricorsi definiti
La S.A.P. che riceve dall'Ufficio Legale gli atti di un ricorso definito, per il quale deve essere liquidata una prestazione, deve verificare la presenza del ricorso in EAD75 e la propria competenza amministrativa. Se non è competente, trasferisce gli atti alla S.A.P. competente e ne informa l'Ufficio Legale, chiudendo l'eventuale posizione in EAD75 con codice 'T' se ancora aperta. Se invece è competente, gestisce il ricorso secondo la procedura prevista dalla circolare; se il ricorso non è registrato in EAD75, lo carica secondo le istruzioni specifiche.
Liquidazione di prestazioni diverse in pendenza di giudizio
Se, in attesa della definizione del giudizio, l'Ufficio Legale chiede la liquidazione di una prestazione diversa da quella richiesta dal ricorrente, la S.A.P. competente deve aprire una nuova domanda in EAD75 secondo le istruzioni previste per il caricamento delle domande relative a ricorsi definiti e non registrati, o da liquidare a titolo diverso.
Modalità di caricamento delle domande in EAD75
Per i casi previsti ai punti 5.1 e 5.2, la domanda EAD75 va caricata inserendo nel campo 24 il codice fase 'A' (nuova istituzione) e nel campo 25 la data del giorno; nel campo 29 il codice 'Z' ('ricorso accolto') e nel campo 28 la data del giorno. Dopo l'attivazione della fase di aggiornamento archivi, digitando '99' alla richiesta 'N. CAMPO DA VARIARE', la domanda va richiamata e riaperta con codice fase '1' e data del giorno nel campo 25, quindi la prestazione va liquidata. Il codice fase 'A' non viene memorizzato nel campo 24 ma viene trasformato immediatamente in '8', senza attivare la procedura 'CONTENDO', trattandosi di ricorsi già chiusi o già aperti su altra domanda.
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