Circolare numero 100 del 24-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro decorrenti dopo il 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1993 nelle circoscrizioni di Argenta, Codigoro e Riccione, la quota di contributi a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura fissa prevista per gli apprendisti. L'agevolazione spetta solo alle imprese e non agli altri datori di lavoro abilitati ai contratti di formazione e lavoro; vale per le assunzioni del 1993 e continua per tutta la durata del contratto anche se la scadenza avviene in un anno successivo. La circolare disciplina inoltre la codifica delle aziende, le modalità di compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S e il recupero delle differenze contributive già versate in eccedenza, con termini massimi per il conguaglio entro la denuncia relativa a maggio 1994 da presentare entro il 20 giugno 1994.
Agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro in alcune circoscrizioni dell'Emilia-Romagna
Agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro in alcune circoscrizioni dell'Emilia-Romagna
La circolare interviene in attuazione del DM 7.7.1993, che individua le circoscrizioni di Argenta, Codigoro e Riccione tra quelle della Regione Emilia Romagna con una situazione occupazionale particolarmente svantaggiata. Vengono chiariti l'ambito di applicazione dell'agevolazione contributiva, i soggetti beneficiari, le modalità operative per la denuncia contributiva e le regole per il recupero delle differenze già versate.
Ambito territoriale e soggetti destinatari
L'agevolazione riguarda le imprese operanti nelle circoscrizioni di Argenta, Codigoro e Riccione. Il beneficio non si estende agli altri datori di lavoro che possono stipulare contratti di formazione e lavoro, ma è limitato alle imprese, come già precisato nella circolare n. 25 del 31 gennaio 1991, punto 1, lettera b.
Misura dell'agevolazione
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 e sino al 31 dicembre 1993, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è dovuta nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. La circolare precisa che il beneficio spetta per le assunzioni aventi decorrenza nell'anno 1993 e permane per tutta la durata del contratto, anche se questo prosegua e scada in un anno successivo nel quale la medesima situazione occupazionale non si verifichi più.
Limite di età
Nell'area individuata dal decreto, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino al compimento del 32° anno di età, per il medesimo periodo di applicazione dell'agevolazione.
Codifica delle aziende beneficiarie
Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo il codice di autorizzazione "5Y", che identifica l'impresa operante in una circoscrizione con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
Adempimenti contributivi ordinari
Per il versamento contributivo in misura corrispondente a quella degli apprendisti, le imprese devono attenersi alle istruzioni di compilazione del mod. DM10/2 richiamate nella circolare, con riferimento ai codici 153, 253, O53, Y53, S140, S150 e S142, nonché all'ipotesi indicata a pagina 29 del manuale citato. Per i contributi ridotti relativi alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale si richiamano le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, punto 1, lettera h2, per la compilazione del mod. DM10/S.
Recupero delle differenze contributive pregresse
Le imprese diverse da quelle artigiane che, nelle more dell'emanazione del DM 7.7.1993, abbiano versato contributi applicando le riduzioni previste dall'art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990, possono recuperare le differenze in eccedenza mediante una delle denunce successive alla circolare e comunque non oltre quella relativa al mese di maggio 1994, da presentare entro il 20 giugno 1994. Le somme da recuperare per contributi previdenziali, indennità economiche di malattia, maternità e Gescal vanno esposte nel quadro D del DM10/2 con il codice L176 e la dicitura "REC art. 8, c. 2 L. 407/90". Le differenze relative al Servizio sanitario vanno invece detratte nel mod. DM10/S; se il credito residuo supera i contributi sanitari dovuti, il rimborso deve essere richiesto con la procedura delle regolarizzazioni DM10/V.
Criteri di determinazione delle differenze
Nel calcolo del conguaglio, dall'importo dei contributi versati per i periodi pregressi deve essere sottratta la quota datoriale fissa prevista per gli apprendisti. La circolare precisa che la quota settimanale di L. 4.203 per il 1993 e di L. 4.342 per il 1994, ovvero di L. 4.023 per il 1993 e di L. 4.162 per il 1994, va detratta dall'importo da recuperare con il codice L176, mentre la quota di L. 240 settimanali, relativa al Servizio sanitario, va detratta separatamente dall'importo dei contributi sanitari. Nessun conguaglio è previsto sulla quota a carico del lavoratore, che resta invariata per la generalità dei lavoratori.
Lavoratori iscritti a fondi speciali e Gestione speciale
Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia e alla Gestione Speciale A.G.O. degli Enti pubblici creditizi, la circolare rinvia alle precedenti istruzioni delle circolari n. 271 del 29 dicembre 1989 e n. 6 dell'8 gennaio 1991. Il versamento della quota a carico del lavoratore e della quota del contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro, pari a L. 3.970, segue tali istruzioni; le contribuzioni minori e i contributi per il Servizio sanitario seguono invece le regole generali.
Recupero delle differenze per fondi speciali
Le differenze contributive per i periodi pregressi, relativamente ai fondi o alla Gestione speciale, vanno indicate nel quadro D del DM10/2 con le diciture "REC F.P. art. 8, c. 2, L. 407/90" o "REC. G.S. art. 8, c. 2, L. 407/90" e con i codici L168 e L169 per il personale iscritto ai fondi elettrici e telefonici, oppure con il codice B102 per il personale iscritto alla Gestione Speciale degli enti pubblici creditizi. Anche in questo caso il conguaglio va effettuato entro la denuncia relativa al mese di maggio 1994, da presentare entro il 20 giugno 1994, mentre per le contribuzioni minori e per il Servizio sanitario valgono le medesime modalità previste per la generalità dei datori di lavoro.
Punti principali
Ambito territoriale e soggetti beneficiari
Il DM 7.7.1993 individua le circoscrizioni di Argenta, Codigoro e Riccione tra quelle dell'Emilia Romagna con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. L'agevolazione contributiva spetta esclusivamente alle imprese operanti in tali circoscrizioni e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro.
Misura dell'agevolazione per i contratti di formazione e lavoro
Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 e sino al 31 dicembre 1993, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è stabilita nella misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955. L'agevolazione compete per le assunzioni aventi decorrenza nell'anno 1993 e continua per tutta la durata del contratto anche se questo si protragga oltre il 1993.
Limite di età per le assunzioni agevolate
Nell'area contemplata dal decreto l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino all'età di 32 anni, per il medesimo periodo di applicazione dell'agevolazione.
Codifica delle aziende
Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di "Impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale".
Adempimenti contributivi ordinari su DM10/2 e DM10/S
Per il versamento dei contributi nella misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, le imprese devono seguire le istruzioni di compilazione del mod. DM10/2 richiamate dalla circolare, con riferimento ai codici 153, 253, O53, Y53, S140, S150 e S142 e all'ipotesi indicata a pag. 29 del manuale. Per i contributi ridotti relativi alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale si richiamano le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, punto 1, lettera h2, per la compilazione del mod. DM10/S.
Recupero delle differenze contributive per periodi pregressi
Le imprese diverse da quelle artigiane che, prima del DM 7.7.1993, abbiano applicato le riduzioni dell'art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990 possono conguagliare le differenze versate in eccedenza con una denuncia successiva all'emanazione delle istruzioni e comunque non oltre la denuncia relativa al mese di maggio 1994, da presentare entro il 20 giugno 1994. Le differenze per contributi previdenziali, indennità economiche di malattia, maternità e Gescal vanno esposte nel quadro D del DM10/2 con il codice L176 e la dicitura "REC art. 8, c. 2 L. 407/90"; quelle per il Servizio sanitario vanno detratte nel DM10/S, con eventuale richiesta di rimborso tramite DM10/V se il credito supera i contributi sanitari dovuti.
Criteri di calcolo delle differenze da recuperare
Nel determinare le somme da recuperare, dall'importo dei contributi versati per i periodi pregressi va sottratta la quota fissa datoriale prevista per gli apprendisti. Per il 1993 e il 1994 la circolare indica, per i lavoratori interessati, quote settimanali pari a L. 4.203 e L. 4.342 ovvero L. 4.023 e L. 4.162, con una quota di L. 240 settimanali riferita al Servizio sanitario da detrarre separatamente. La quota a carico del lavoratore resta invariata nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Lavoratori iscritti a fondi speciali o alla Gestione speciale
Per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia e alla Gestione Speciale A.G.O. degli Enti pubblici creditizi, il versamento della quota a carico del lavoratore e della quota del contributo fisso settimanale datoriale (L. 3.970) segue le istruzioni delle circolari n. 271 del 29 dicembre 1989 e n. 6 dell'8 gennaio 1991. Le contribuzioni minori e quelle per il Servizio sanitario seguono le regole generali.
Recupero per fondi speciali e Gestione speciale
Le differenze pregress e per la contribuzione dovuta ai fondi o alla Gestione speciale si indicano nel quadro D del DM10/2 con le diciture "REC F.P. art. 8, c. 2, L. 407/90" o "REC. G.S. art. 8, c. 2, L. 407/90" e con i codici L168 e L169 per elettrici e telefonici, oppure con il codice B102 per gli enti pubblici creditizi. Anche in questo caso il conguaglio va effettuato entro la denuncia di maggio 1994, da presentare entro il 20 giugno 1994, e le modalità di recupero delle contribuzioni minori e del Servizio sanitario seguono quanto previsto per la generalità dei datori di lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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