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Circolare

Circolare numero 95 del 22-3-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama precedenti indicazioni ministeriali per precisare quali invalidi civili possono essere considerati persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991. Viene chiarito che i soci e non soci delle cooperative sociali con invalidità superiore al 33% ma inferiore al 46%, già inseriti o ammessi in base alla disciplina previgente, mantengono tale qualifica ai fini del calcolo della quota del 30% di soggetti svantaggiati. Per i nuovi iscritti al collocamento obbligatorio, invece, si applicano le regole ordinarie sul grado di invalidità superiore al 45%. Inoltre, per i disabili con invalidità tra il 33% e il 46% inseriti nella cooperativa sulla base della precedente disciplina, viene confermato il mantenimento della riduzione contributiva a zero prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 381/1991.

Chiarimenti sui lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali e sul mantenimento dei benefici contributivi

Chiarimenti sui lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali

La circolare recepisce e coordina precedenti indicazioni ministeriali per delimitare l'ambito dei soggetti svantaggiati rilevanti per le cooperative sociali ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991. Il documento si concentra soprattutto sulla posizione degli invalidi civili già inseriti o inseribili nelle cooperative, distinguendo tra disciplina previgente e regole applicabili ai nuovi iscritti al collocamento obbligatorio.

Inquadramento normativo richiamato

La circolare richiama la precisazione contenuta nella circolare n. 296 del 29 dicembre 1992, secondo cui tra le persone svantaggiate rientrano, tra gli altri, gli invalidi fisici e psichici con grado di invalidità superiore al 45%, soglia connessa all'avviamento al lavoro previsto dalla legge n. 482/1968 e dall'art. 7 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.

Estensione della disciplina agli invalidi civili con menomazione 33%-46%

Nel testo viene riportata la successiva lettera ministeriale del 21 febbraio 1994, n. 6/PS/50239, che chiarisce che il diritto previsto per gli invalidi civili iscritti negli elenchi per l'assunzione obbligatoria, in presenza di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, si estende anche agli invalidi civili con menomazione superiore al 33% ma inferiore al 46% che siano soci o non soci operanti presso cooperative sociali, purché si trovino nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 509/1988.

Conservazione della qualifica di persona svantaggiata

La circolare precisa che tali soggetti, una volta inseriti nella cooperativa sociale, mantengono la qualifica di persone svantaggiate ai fini del computo della quota del 30% degli addetti appartenenti a tale categoria, richiesta dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991. L'orientamento è motivato dall'esigenza di non adottare indirizzi restrittivi che possano penalizzare la compagine sociale delle cooperative e ostacolare i programmi di inserimento lavorativo, considerata la loro funzione socio-economica.

Nuovi iscritti al collocamento obbligatorio

Per i lavoratori, aspiranti soci e non soci, che si iscrivono ex novo al collocamento obbligatorio, la circolare chiarisce che restano applicabili le norme vigenti sul calcolo percentuale dell'invalidità per l'assunzione obbligatoria previste dal D.L. n. 509/1988. La deroga interpretativa riguarda quindi solo i soggetti già rientranti nelle condizioni indicate.

Benefici contributivi

Infine, il testo affronta il mantenimento dei benefici previsti dall'art. 4, comma 3, della legge n. 381/1991. Per i disabili con invalidità superiore al 33% ma inferiore al 46%, inseriti nella cooperativa di solidarietà sociale sulla base della qualifica di invalido civile posseduta e fino alla scadenza derivante dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, il beneficio della riduzione a zero della contribuzione viene ritenuto कायम, cioè da mantenere invariato per tutto il periodo di permanenza del lavoratore nella struttura solidaristica.

Indicazione finale per le sedi

La circolare conclude invitando le sedi a uniformarsi, per quanto di competenza, alle indicazioni ministeriali riportate nel testo.

Punti principali

Soggetti considerati persone svantaggiate

Sono richiamati gli invalidi fisici e psichici con grado di invalidità superiore al 45%, in coerenza con l'art. 4 della legge n. 381/1991 e con la disciplina sull'assunzione obbligatoria e sul collocamento dei disabili.

Estensione ai lavoratori delle cooperative sociali con invalidità 33%-46%

Il Ministero precisa che il diritto già riconosciuto agli invalidi civili con menomazione superiore al 33% ma inferiore al 46% si estende anche ai soci e ai non soci operanti presso le cooperative sociali, purché rientrino nelle condizioni previste dalla normativa richiamata.

Mantenimento della qualifica ai fini del 30%

I soggetti già inseriti nella cooperativa sociale conservano la qualifica di persone svantaggiate anche dopo l'inserimento, ai fini del computo della quota del 30% degli addetti appartenenti a tale categoria richiesta dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991.

Nuovi iscritti al collocamento obbligatorio

Per i lavoratori, aspiranti soci e non soci, che si iscrivono ex novo al collocamento obbligatorio, si applicano le norme vigenti sul calcolo percentuale dell'invalidità previste dal D.L. n. 509/1988, senza beneficiare delle estensioni interpretative richiamate per i casi già esistenti.

Beneficio della riduzione contributiva a zero

Per i disabili con invalidità superiore al 33% ma inferiore al 46%, inseriti nelle cooperative di solidarietà sociale, si afferma che il beneficio della riduzione totale della contribuzione previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 381/1991 deve rimanere fermo finché il lavoratore opera nella struttura solidaristica.

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