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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7941 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro, il valore dell'avviamento relativo alla cessione di un'azienda operante nel settore dei giochi e dei generi di monopolio. Il valore dichiarato dalle parti era pari a zero, mentre l'Ufficio lo aveva determinato in 1.226.682 euro, utilizzando principalmente la media degli aggi percepiti nel triennio e una percentuale di redditività del 315% desunta da un listino FIMAA. I contribuenti contestavano la tardività o invalidità della notifica, la motivazione dell'avviso, il mancato esame di attività e passività aziendali e l'insufficiente motivazione sull'attendibilità del listino utilizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi. Ha ritenuto tempestiva la notifica, anche considerando che la scadenza biennale cadeva di domenica, e comunque sanati eventuali vizi notificatori dalla proposizione del ricorso, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché indicava i criteri astratti e gli elementi considerati dall'Ufficio, senza necessità di allegare il listino FIMAA liberamente reperibile. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, poiché i contribuenti non avevano specificamente riportato né indicato adeguatamente le passività che l'Ufficio avrebbe omesso di considerare. È stato invece accolto il sesto motivo: la CTR non aveva adeguatamente spiegato perché il listino FIMAA fosse applicabile alle ricevitorie del lotto e perché i relativi valori fossero attendibili. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1-bis

    Prevede il termine di decadenza biennale per la notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro; nel caso concreto la notifica è stata ritenuta tempestiva anche perché la scadenza cadeva in giorno festivo.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 7

    Disciplina le modalità di notificazione a mezzo posta, rilevanti per la contestazione della consegna dell'atto al portiere.

  • Codice di procedura civile, art. 155

    Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

    La proroga opera quando il termine scade in un giorno festivo, rendendo tempestiva la notifica effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Eventuali vizi formali della notificazione dell'avviso possono essere sanati dalla proposizione del ricorso, poiché ciò dimostra che l'atto ha raggiunto lo scopo di portare il contribuente a conoscenza della pretesa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Il richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile comporta l'applicazione anche del regime civilistico delle nullità e delle sanatorie.

  • Legge n. 212 del 2000

    Impone garanzie di motivazione e trasparenza degli atti tributari; tuttavia è sufficiente che l'avviso esponga i criteri e gli elementi essenziali della rettifica, quando ciò consenta un'effettiva difesa.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    Il valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro deve essere determinato secondo il valore venale in comune commercio. Le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie devono essere considerate, ma il contribuente deve indicarle specificamente e in modo documentato nel giudizio.

  • D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4

    Fornisce un parametro minimo per la determinazione dell'avviamento, normalmente basato sulla redditività e sulla media dei ricavi dei periodi precedenti, ma non esonera il giudice dal verificare la congruità concreta dei dati utilizzati.

Massime di principio

  • Un vizio nella notificazione di un atto tributario non determina automaticamente l'annullamento: se il contribuente propone ricorso e dimostra di aver conosciuto l'atto, il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
  • La notifica effettuata l'ultimo giorno utile è tempestiva quando il termine scade in un giorno festivo, poiché la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
  • Un avviso di rettifica è sufficientemente motivato se indica il criterio di valutazione adottato e gli elementi concreti considerati; non è sempre necessario allegare ogni fonte o documento utilizzato, soprattutto se liberamente accessibile.
  • Per determinare l'avviamento di un'azienda, i parametri standardizzati possono costituire un indizio o un valore minimo, ma devono essere applicati a dati pertinenti e con una motivazione adeguata.
  • Listini elaborati da associazioni private o operatori di mercato non possono essere trattati automaticamente come fatti notori: il giudice deve spiegare perché siano attendibili e applicabili allo specifico settore aziendale.
  • Chi contesta in Cassazione l'omessa considerazione di attività o passività deve riportare precisamente i dati, indicare dove sono stati prodotti e spiegare come incidano sulla decisione; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Il rinvio disposto dalla Cassazione non equivale necessariamente alla definitiva vittoria economica del contribuente: comporta una nuova valutazione da parte del giudice di merito, limitata ai profili indicati nella sentenza di cassazione.

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