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Sentenza

Sentenza n. 2298/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2514/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202505020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2514/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 maggio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione di ciascuna docente la Carta elettronica del docente, del valore nominale di € 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione. Le ricorrenti hanno pertanto domandato l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia fornire la prova dell’integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, e che il titolo esecutivo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’Amministrazione. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. In assenza di prova dell’avvenuta esecuzione, il Collegio ha ordinato al Ministero di erogare a ciascuna ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, la Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di € 500,00. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da eseguire nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’adempimento, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, da corrispondere direttamente ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 324 c.p.c.

    passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

    Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sulla base dell’attestazione della cancelleria.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo da rispettare prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    sentenza dotata di attestazione di conformità

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale deve essere prodotto in copia conforme, secondo il richiamo operato dal TAR.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione in copia conforme ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • In sede di ottemperanza, l’Amministrazione resistente deve dimostrare l’integrale esecuzione del titolo; in mancanza di tale prova, il giudice può impartire uno specifico ordine di adempimento entro un termine determinato.
  • Quando l’Amministrazione permane inadempiente, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
  • Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientrano nei suoi compiti istituzionali e non comportano, per ciò solo, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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