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Sentenza

Sentenza n. 4229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 964/2025.

Giustizia amministrativa202601203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 964/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento dell’aggiudicazione dei lotti 4, 5, 10 e 11 e contro la successiva aggiudicazione del lotto 10 a Colser

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

KSM aveva impugnato la determinazione regionale che, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, aveva annullato l’aggiudicazione precedentemente disposta in suo favore per i lotti 4, 5, 10 e 11, disponendo lo scorrimento della graduatoria, nonché la successiva aggiudicazione del lotto 10 a Colser. In primo grado aveva dedotto plurime violazioni di legge ed eccesso di potere, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e, in via subordinata, il risarcimento o l’indennizzo. In appello KSM ha censurato la sentenza del TAR con due motivi. Con il primo ha contestato l’applicazione alla mandante Security.it della causa di esclusione automatica prevista dall’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che l’avviso di accertamento TARI non fosse stato regolarmente notificato e che non fosse stata adeguatamente verificata la definitività della violazione. Con il secondo ha contestato l’applicazione dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 alla mandataria KSM, sostenendo che le violazioni fiscali non definitivamente accertate non fossero gravi, che la stazione appaltante avesse applicato un automatismo espulsivo senza una valutazione prognostica sull’affidabilità dell’impresa e che la soglia del 10% dovesse essere calcolata sul valore di tutti i lotti per i quali il RTI aveva presentato offerta, anziché sui soli lotti nei quali si era utilmente collocato primo in graduatoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l’esclusione della mandante Security.it ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. Il debito TARI, pari a € 9.050, superava la soglia di € 5.000 prevista dall’Allegato II.10. Anche ammettendo irregolarità nelle notifiche originarie, la richiesta di rateizzazione presentata il 18 luglio 2024 aveva determinato la legale conoscenza del debito e dell’avviso di accertamento. La richiesta di rateizzazione è incompatibile con la negazione della conoscenza dell’atto e non sospende il termine per impugnarlo; il successivo ricorso tributario, proposto il 26 maggio 2025, era quindi tardivo e non impediva la definitività della pretesa. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha interpretato l’art. 3 dell’Allegato II.10 nel senso che, per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità deve essere rapportata al valore dei soli lotti per i quali l’operatore abbia concorso utilmente, collocandosi primo in graduatoria, non al valore di tutti i lotti per i quali abbia presentato offerta. Per i lotti 4, 5, 10 e 11, il valore complessivo era di € 77.613.142,50; considerando la quota del 51% di KSM, la base di calcolo era pari a € 39.582.702,68 e la soglia del 10% a € 3.958.270,00. Le violazioni non definitivamente accertate, pari a € 7.415.341,81, superavano ampiamente tale soglia. La loro rilevanza, unitamente alla mancata analitica esposizione da parte dell’impresa, era idonea a minare il rapporto fiduciario e a giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione. KSM è stata condannata alle spese, liquidate in € 3.000 per onorario, oltre accessori, per ciascuna parte appellata.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La Regione ha esercitato il potere di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione; la legittimità dell’annullamento è stata valutata alla luce delle cause di esclusione fiscali emerse.

  • art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023

    ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

    Prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico per violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate; la definitività ricorre quando la pretesa risulta da sentenze o atti amministrativi non più impugnabili.

  • art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

    Consente l’esclusione per violazioni fiscali gravi non definitivamente accertate, con gravità da valutare anche in rapporto al valore dell’appalto.

  • art. 1.1, Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023

    costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione

    La definitività della violazione fiscale dipende dall’assenza di ulteriori mezzi di impugnazione; la richiesta di rateizzazione non sospende il termine per impugnare.

  • art. 3, Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023

    la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto

    Negli appalti divisi in lotti la soglia del 10% va rapportata al valore dei soli lotti per i quali l’operatore abbia concorso utilmente; nei raggruppamenti la soglia riferita al partecipante è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore.

  • art. 2 ss. d.lgs. n. 36/2023

    I principi di fiducia, collaborazione, lealtà e buona fede impediscono condotte volte ad ampliare artificiosamente la base di calcolo della soglia o a eludere la definitività delle violazioni fiscali mediante impugnazioni tardive.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, non accolta in quanto l’appello è stato rigettato.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda di subentro nel contratto, non accolta in quanto l’appello è stato rigettato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esclusione automatica prevista dall’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, una violazione fiscale superiore alla soglia dell’Allegato II.10 è definitivamente accertata quando risulta da un atto amministrativo non più impugnabile; la richiesta di rateizzazione implica conoscenza legale della pretesa e non sospende il termine per impugnare l’atto.
  • La presentazione di un ricorso tributario tardivo contro un avviso di accertamento non impedisce di considerare definitiva la violazione fiscale ai fini dell’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023; non è sufficiente un’impugnazione manifestamente tardiva e meramente strumentale per eludere la causa di esclusione.
  • Negli appalti suddivisi in lotti, ai fini della soglia di gravità delle violazioni fiscali non definitivamente accertate prevista dall’art. 3 dell’Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023, il valore di riferimento è quello dei soli lotti per i quali l’operatore abbia concorso utilmente, collocandosi primo in graduatoria, e non quello di tutti i lotti per i quali abbia presentato offerta.
  • Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, la soglia di gravità delle violazioni fiscali non definitivamente accertate deve essere rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo partecipante, secondo la relativa quota di partecipazione.
  • La mancata analitica esposizione alla stazione appaltante di violazioni fiscali di importo superiore alla soglia di gravità può incidere sul rapporto fiduciario e giustificare l’esclusione o l’annullamento dell’aggiudicazione, alla luce dei principi di fiducia, lealtà, collaborazione e buona fede nelle procedure di gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAutotutela
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieRegolarità fiscale e contributivaCause di esclusione
IstitutiAutotutela decisoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PALegittimo affidamento

Testo integrale

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