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Sentenza

Sentenza n. 2787/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 589/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 24 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202505108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di un’indennità risarcitoria per la reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione dell’obbligo di pagamento dell’indennità risarcitoria liquidata in sei mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia dimostrare l’integrale esecuzione della sentenza. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima della proposizione dell’esecuzione giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In assenza di prova dell’avvenuto pagamento, ha ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, l’indennità risarcitoria pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal deposito del ricorso al saldo. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, attribuendogli il termine di 60 giorni dall’investitura e precisando che non è dovuto alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo la penalità eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in considerazione dell’esiguità del debito. Ha posto le spese di lite, quantificate in 800 euro oltre oneri e spese generali, nonché il contributo unificato, a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il TAR lo richiama quale fondamento della verifica del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione prima dell’esecuzione giudiziale.

  • art. 474 c.p.c.

    È richiamato per individuare nella sentenza munita di attestazione di conformità il titolo esecutivo notificabile ai fini dell’esecuzione.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    Costituisce la base normativa dell’indennità omnicomprensiva, liquidata dal giudice del lavoro in sei mensilità della retribuzione globale di fatto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la richiesta di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza, ma la penalità è stata esclusa perché, nel caso concreto, eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua rispetto all’esiguità del debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il titolo sia stato notificato alla pubblica amministrazione in copia conforme e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima dell’attivazione dell’esecuzione giudiziale.
  • Quando l’amministrazione non dimostra l’integrale esecuzione di un obbligo pecuniario stabilito da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in rapporto all’entità del debito e alle circostanze concrete, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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