Sentenza del 22/02/2017 n. 4563 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente contro un avviso di pagamento relativo al recupero di crediti d'imposta per accisa sul gasolio da autotrazione. Il motivo di ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 14 della legge n. 800 del 1982, contestando la decisione secondo cui la notificazione dell'atto impositivo era inesistente perché effettuata mediante busta chiusa anziché plico sigillato e senza le formalità prescritte.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di merito e ha dichiarato il ricorso inammissibile d'ufficio. La notificazione del ricorso alla società non era andata a buon fine, poiché l'ufficiale giudiziario aveva constatato che la società era sconosciuta all'indirizzo indicato. L'Agenzia, pur avendone l'onere, non aveva rinnovato tempestivamente la notificazione, entro un termine non superiore alla metà dei termini previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile. Non sono state liquidate le spese processuali, poiché la società intimata non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Legge n. 800 del 1982, articolo 14
La notificazione doveva essere effettuata "a mezzo posta in plico sigillato".
La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che l'inosservanza delle formalità relative al plico postale rendesse inesistente la notificazione dell'atto impositivo. La Corte di cassazione non ha esaminato questa interpretazione perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per un vizio autonomo della sua notificazione.
Legge n. 800 del 1982, articolo 3
Indicazione del destinatario, del numero del registro cronologico, della sottoscrizione del notificante e del sigillo dell'ufficio.
Secondo la sentenza impugnata, tali formalità dovevano risultare sulla busta a pena di inesistenza della notificazione dell'atto. Anche questo profilo è rimasto privo di esame in cassazione.
Codice di procedura civile, articolo 325
Il termine previsto per le impugnazioni rileva indirettamente per individuare il limite temporale entro cui il ricorrente deve rinnovare una notificazione non andata a buon fine.
Codice di procedura civile, articolo 291
Pur non essendo espressamente richiamato nel dispositivo, il principio applicato è quello della rinnovazione della notificazione nulla o non riuscita quando il destinatario non viene raggiunto, purché la parte vi provveda tempestivamente.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12925 del 2015
La notificazione del ricorso per cassazione costituisce requisito di ammissibilità, perché consente l'instaurazione del rapporto processuale necessario per l'esercizio della funzione giurisdizionale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14594 del 2016
Quando la prima notificazione non va a buon fine per ragioni riferibili al destinatario o all'indirizzo, il ricorrente deve rinnovarla tempestivamente e comunque entro un termine non superiore alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la corretta notificazione del ricorso è un requisito preliminare di ammissibilità: se il destinatario non viene raggiunto, il ricorrente deve attivarsi per rinnovarla tempestivamente.
- L'omessa o tardiva rinnovazione della notificazione può determinare l'inammissibilità del ricorso senza alcun esame delle contestazioni di merito.
- Quando la notifica non riesce perché il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo, è essenziale verificare immediatamente l'indirizzo corretto e documentare le attività svolte per la rinnovazione.
- Il rispetto dei termini processuali per la rinnovazione non è meramente formale: il mancato rispetto del termine massimo individuato dalla giurisprudenza comporta la perdita dell'impugnazione.
- Una pronuncia di inammissibilità per un vizio processuale non implica necessariamente che la tesi sostanziale del ricorrente sia stata ritenuta infondata; in questo caso la questione sulla validità della notifica dell'atto impositivo è rimasta non esaminata.
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