Sentenza n. 13742/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 adottata dal Direttore – Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna e allegati, comunicata il 13 dicembre 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, è stato individuato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti alla Regione Emilia-Romagna; e, ove occorrer possa: - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dalla ricorrente; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 aprile 2025, - della Determinazione 27 novembre 2024 n. 25860 e relativo allegato 1, di cui l’esponente ha appreso l’esistenza in quanto richiamata nella nota della Regione del 24 gennaio 2025, ricevuta via PEC in pari data e che pure si impugna; - della Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 3 febbraio 2025, di cui l’esponente ha appreso l’esistenza in quanto richiamata nella nota della Regione del 6 febbraio 2025, ricevuta via PEC in pari data e che pure si impugna; - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione degli importi dovuti per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i successivi atti regionali di attuazione
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina regionale che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano dovuti alla Regione Emilia-Romagna, nonché, ove occorrente, i decreti ministeriali presupposti del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e gli ulteriori atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori determinazioni e delibere regionali adottate in attuazione del meccanismo di payback. Il testo della sentenza descrive l'oggetto delle impugnazioni, ma non espone specifici motivi di illegittimità articolati dalla ricorrente.
La decisione
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La società ricorrente ha documentato di avere effettuato il versamento della quota ridotta dovuta alla Regione Emilia-Romagna. La Regione ha confermato il pagamento, producendo l'elenco delle aziende adempienti, nel quale figurava anche la ricorrente; le amministrazioni statali hanno preso atto delle dichiarazioni. Il TAR ha ritenuto che tali sopravvenienze, unitamente alle richieste delle parti, determinassero la cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina sopravvenuta. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati.
art. 7, comma 1, d.-l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La disciplina sopravvenuta consente di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento della quota ridotta e prevede che l'accertamento del versamento determini la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio promosso contro gli atti di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l'azienda fornitrice versa integralmente la quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta e tale versamento è accertato dall'amministrazione regionale, viene meno la materia del contendere sul ricorso contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
- La disciplina sopravvenuta che prevede l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento di una quota ridotta preclude, dopo l'integrale versamento, ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli obblighi relativi agli anni considerati.
- In presenza della cessazione della materia del contendere determinata dal pagamento della quota ridotta prevista dalla legge sopravvenuta, le spese di lite possono essere integralmente compensate quando ciò sia richiesto dalla parte ricorrente e non vi sia opposizione delle controparti.
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