Sentenza n. 4472/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del decreto del Questore della Provincia di Caserta prot. -OMISSIS- del 14 novembre 2022; - di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale e/o propedeutico, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore aveva respinto la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego era fondato su un precedente rigetto del 2016, su una denuncia per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, su un procedimento penale per gestione non autorizzata di rifiuti, definito durante il giudizio per prescrizione, e su tre controlli risalenti al 2009 e al 2010 effettuati mentre il ricorrente si trovava in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia, tra cui un soggetto con precedenti per associazione di tipo mafioso. L'Amministrazione aveva ritenuto tali elementi indicativi di una non piena affidabilità, di una cattiva condotta e di un possibile abuso delle armi. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo l'irrilevanza o l'infondatezza del procedimento penale, la risalenza, episodicità e genericità delle frequentazioni, l'assenza di contatti successivi con i soggetti controllati e la propria incensuratezza. Ha inoltre contestato l'impossibilità di conoscere i nominativi delle persone frequentate e ha chiesto l'acquisizione dei verbali dei controlli. Il TAR aveva ordinato all'Amministrazione di depositare tali verbali e di indicare i nominativi e i precedenti dei soggetti controllati, ma l'incombente istruttorio non è stato eseguito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha chiarito che la valutazione dell'affidabilità ai fini del porto d'armi è autonoma rispetto all'accertamento penale e può fondarsi su una prognosi probabilistica del rischio di abuso, anche in assenza di una condanna penale, purché l'apprezzamento sia ragionevole e adeguatamente motivato. Tuttavia, nel caso concreto, la risalenza dei controlli, la genericità delle contestazioni, la natura non violenta dell'episodio penalmente contestato e il mancato completamento degli approfondimenti istruttori rendevano la motivazione inidonea a dimostrare un'attuale inaffidabilità del ricorrente nell'uso lecito delle armi. L'annullamento è disposto senza precludere all'Amministrazione l'adozione di ulteriori provvedimenti sull'istanza, previa rinnovazione del procedimento e svolgimento degli approfondimenti istruttori necessari. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
Il rilascio delle autorizzazioni di polizia richiede una valutazione dell'affidabilità e della buona condotta del richiedente.
art. 39 T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni applicabili alla disciplina del porto d'armi.
art. 43 T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente quale base normativa della disciplina del rilascio della licenza di porto d'armi.
art. 483 c.p.
Contestazione penale posta dall'Amministrazione tra gli elementi valutati ai fini del diniego.
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione al concorso nel procedimento penale per gestione non autorizzata di rifiuti.
art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006
La contestazione per gestione non autorizzata di rifiuti, pur non riguardando l'uso delle armi, era stata valorizzata dall'Amministrazione come elemento di dubbio sull'irreprensibilità; il procedimento è stato poi dichiarato estinto per prescrizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa all'udienza straordinaria.
Massime di principio
- La valutazione dell'affidabilità del richiedente il porto d'armi è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può fondarsi su una prognosi probabilistica del rischio di abuso, senza necessità di una condanna penale o di una prova di pericolosità sociale.
- Il diniego di una licenza di porto d'armi, avente funzione cautelare e preventiva e non sanzionatoria, può essere fondato anche su fatti privi di autonoma rilevanza penale o non direttamente connessi all'uso delle armi, purché siano specificamente accertati e la valutazione amministrativa sia ragionevole, congrua e adeguatamente motivata.
- Elementi risalenti, generici e non adeguatamente verificati, quali frequentazioni occasionali di soggetti pregiudicati, non sono sufficienti da soli a fondare un giudizio di attuale inaffidabilità al porto d'armi quando l'Amministrazione non espliciti il loro concreto collegamento con un attuale rischio di abuso.
- Quando il diniego si fonda su controlli o frequentazioni non dettagliati nel provvedimento, l'Amministrazione deve disporre di un'istruttoria sufficientemente completa e fornire una motivazione concreta, non potendo fondare il giudizio prognostico su elementi generici rimasti privi di adeguato riscontro.
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