Sentenza del 11/01/2022 n. 482 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della responsabilità solidale addebitata alla società beneficiaria di una scissione parziale per debiti tributari (IRAP, periodo d'imposta 2008) e per le correlate sanzioni. La R. s.r.l. sosteneva che, nella scissione parziale, la responsabilità dovrebbe essere limitata al valore effettivo del patrimonio netto trasferito e, in ogni caso, di carattere regressivo (con priorità di escussione della società cui il passivo è stato attribuito), e che la CTR aveva fondato la decisione su norma non richiamata dalle parti (art. 2504-octies c.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della R. s.r.l. confermando che, per i debiti tributari della società scissa riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione, la legge tributaria (D.P.R. n. 917/1986, art. 173, commi 12-13) stabilisce una responsabilità solidale e illimitata delle società beneficiarie anche in caso di scissione parziale. Ha inoltre affermato che il D.Lgs. n. 472/1997, art. 15, comma 2, estende la solidarietà anche alle sanzioni amministrative relative a violazioni anteriori alla scissione. La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza circa la norma applicata dalla CTR per ragioni di autosufficienza del ricorso e, comunque, ha ricordato il principio iura novit curia. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la R. s.r.l. condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma invocata come base formale della notifica della cartella di pagamento per omesso versamento IRAP.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173
Stabilisce che per gli obblighi tributari della società scissa riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione la responsabilità della società scissa e delle società beneficiarie è concorrente, di natura solidale e senza limiti patrimoniali riconducibili al patrimonio trasferito; quindi anche in caso di scissione parziale le beneficiarie sono coobbligate illimitatamente.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15
Sancisce che nei casi di scissione ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla efficacia della scissione; quindi estende la solidarietà anche alle sanzioni amministrative.
Codice civile, artt. 2506-bis e 2506-quater
Norme civilistiche sulla scissione che prevedono limiti di responsabilità per i crediti civili in alcune ipotesi (ad es. responsabilità entro il valore effettivo del patrimonio netto assegnato), ma che la Corte ha ritenuto non applicabili per quanto riguarda le obbligazioni tributarie, per il principio di specialità normativa.
Codice civile, art. 2504-octies
Richiamata dalla CTR nella motivazione; la ricorrente non l'aveva espressamente invocata in appello ma la Corte ha ricordato che l'individuazione della norma spetta al giudice (iura novit curia).
Corte Costituzionale, sent. n. 90 del 26 aprile 2018
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso l'art. 173 DPR 917/1986 e l'art. 15 D.Lgs. 472/1997, confermando la legittimità del trattamento più favorevole riservato al fisco rispetto agli altri creditori.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma processuale richiamata nella sentenza per gli aspetti relativi al contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di scissione parziale, per i debiti tributari riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione le società beneficiarie rispondono in solido e senza limiti patrimoniali: l'Amministrazione finanziaria può agire direttamente contro una qualsiasi delle società beneficiarie senza preliminari atti rivolti ad altre coobbligate.
- La solidarietà prevista in materia tributaria (anche per le sanzioni) prevale sulla disciplina civilistica della scissione che, invece, può prevedere limiti di responsabilità con riguardo a creditori diversi dall'Erario: per i rapporti civili si applicano le regole del codice civile, per i tributi prevale la normativa fiscale.
- La società beneficiaria che abbia pagato può esperire azioni di regresso verso le altre coobbligate secondo le regole civili, ma ciò non impedisce l'escussione immediata da parte del fisco.
- È cruciale valutare temporalmente il credito: la regola della solidarietà si applica ai debiti riferiti a periodi d'imposta anteriori all'efficacia della scissione; per debiti sorti dopo la scissione la responsabilità segue l'allocazione patrimoniale.
- Dal punto di vista processuale, chi impugna in cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, riproducendo o indicando gli atti di merito che si intendono censurare; inoltre il giudice può applicare norme non richiamate dalle parti (iura novit curia).
- In casi simili è opportuno conservare e documentare chiaramente l'allocazione di attività e passività nel progetto di scissione, pianificare azioni di regresso e valutare contestazioni preventive delle pretese tributarie (es. opposizione alla cartella) quando possibile.
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