Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5540/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che confermava la condanna, deducendo: omissione nella motivazione e mancato esame di argomenti decisivi sui motivi aggiunti e sulle conclusioni scritte; contestazione della qualificazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (apicalità, organizzazione e promozione dell'associazione) ritenuta inesistente; mancata prova della detenzione e dell'accordo per il reato relativo al capo 6 (si sarebbe trattato al più di tentativo); omissione di prova decisiva (mail del 21/9/2006) e invocazione della desistenza volontaria rispetto al capo 7; censura sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 e sulla determinazione della pena con mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo i motivi in gran parte generici. Ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito sulla sussistenza dell'associazione di tipo organizzato e sulla posizione centrale del ricorrente, valorizzando intercettazioni, dichiarazioni degli agenti sotto copertura, servizi di osservazione e perquisizioni. Ha inoltre ritenuto infondate le censure relative alla prova dell'accordo e alla sussistenza delle aggravanti e delle censure in materia di dosimetria, per genericità delle doglianze. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma sul delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistente una struttura organizzata e la posizione apicale del ricorrente sulla base di elementi fattuali (uniformità e ripetitività delle condotte, pluralità di viaggi, capacità di procuramento e linguaggio criptico).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80

    Aggravante per reati di cui al DPR 309/90: applicata dal giudice di merito anche con riferimento ai quantitativi contestati; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sul valore e sul peso in relazione ai 10 kg e ai 570 kg contestati.

  • Codice Penale, artt. 110, 112 comma 1 n.1, 81 cpv.

    Articolazione della responsabilità concorrente e del concorso di persone nel reato: utilizzati per inquadrare la partecipazione del ricorrente ai reati-fine contestati.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 97

    Norma che disciplina gli agenti sotto copertura nelle indagini antidroga: la sentenza di merito ha valorizzato le dichiarazioni e gli incontri con agenti sotto copertura come fonti dirette e attendibili.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23 commi 8 e 9

    Norme procedurali relative al procedimento di cui si è avvalsa la Corte nella trattazione del ricorso (richiamate in apertura del giudizio).

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014 (Iussi e altri)

    Principio secondo cui il giudice dell'impugnazione non è obbligato a rispondere a censure generiche; doglianze non specifiche sulle motivazioni non comportano automatica riforma.

Massime di principio

  • Le censure generiche o prive di specifici riferimenti probatori non sono idonee ad ottenere l'annullamento in Cassazione: è necessaria la precisa indicazione degli errori di diritto o delle omissioni logiche nella motivazione del giudice di merito.
  • Per contestare la sussistenza di un'associazione ex art. 74 DPR 309/90 occorre dimostrare, con argomentazione puntuale, l'assenza di una struttura duratura, la mancanza di ripetitività delle condotte o l'assenza di ruoli apicali; deduzioni meramente assertive sono inefficaci.
  • La prova fornita da agenti sotto copertura, intercettazioni, servizi di osservazione e perquisizioni può essere ritenuta sufficiente a dimostrare accordi, contatti e partecipazione all'organizzazione se la ricostruzione è coerente e supportata da elementi convergenti.
  • Per impugnare la qualificazione dell'elemento materiale (es. possesso, detenzione) o la ricostruzione di un accordo commerciale di stupefacenti è necessario contestare specifiche evidenze probatorie (catena di possesso, corrispondenza quantitativa, documenti) e dimostrare contraddizioni o lacune probatorie.
  • La volontà di desistenza o l'asserita incapacità organizzativa del singolo vanno provate con elementi concreti (comunicazioni inequivocabili, atti formali di rifiuto, assenza di contributo operativo); semplici contatti non escludono responsabilità se il contributo è apprezzabile ai fini dell'organizzazione.
  • Le censure sulla dosimetria della pena richiedono la dimostrazione di un errore di diritto nel calcolo o nella mancata considerazione di circostanze rilevanti; la mera richiesta di riconoscimento di attenuanti generiche, senza argomentazione, difficilmente prospetta una revisione.
  • Nel valutare aggravanti legate a quantità o valore, il giudice può applicare criteri consolidati (compresi riferimenti al valore economico moltiplicato) ma il ricorrente deve proporre contestazioni puntuali sul metodo di determinazione del valore o sulla concreta sussistenza della quantità contestata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.