Sentenza del 14/09/2015 n. 3857 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - TERMINE DI 60 GIORNI TRA PVC E AVVISO DI ACCERTAMENTO - Mancato rispetto - Approssimarsi del termine decadenziale - Particolare e motivata urgenza - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'operato dell'ufficio è stato ritenuto illegittimo, poiché l'approssimarsi del termine decadenziale non costituisce, da solo, una particolare e motivata urgenza idonea a giustificare l'emissione dell'avviso prima della scadenza dei sessanta giorni. L'avviso di accertamento deve quindi essere annullato o comunque considerato invalido per violazione del termine dilatorio previsto a tutela del contraddittorio del contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso prima che fossero trascorsi sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni. Il termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 serve a consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste, che l'ufficio deve valutare. L'emissione anticipata è ammessa soltanto in presenza di una situazione di particolare e motivata urgenza. Tale requisito non è soddisfatto dal solo imminente decorso del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Tra il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e l'emanazione dell'avviso di accertamento devono decorrere sessanta giorni; l'avviso può essere emanato prima della scadenza solo in caso di particolare e motivata urgenza.
Il termine di sessanta giorni tutela il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo. L'emissione anticipata è un'eccezione, che richiede una motivazione concreta e specifica. Il semplice rischio di maturazione della decadenza dell'azione accertatrice non è sufficiente.
Massime di principio
- Dopo la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, l'ufficio deve normalmente attendere sessanta giorni prima di notificare l'avviso di accertamento.
- L'emissione anticipata dell'avviso è valida soltanto se l'ufficio dimostra una particolare e motivata urgenza, riferita a circostanze concrete del caso.
- L'approssimarsi della scadenza del termine decadenziale non giustifica automaticamente la deroga, perché l'ufficio deve organizzare per tempo l'attività accertativa.
- In assenza di una motivazione specifica sull'urgenza, l'avviso emesso prima dei sessanta giorni può essere contestato per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.
- Il contribuente dovrebbe verificare la data di consegna del verbale, la data di emissione o notifica dell'avviso e la concreta motivazione addotta dall'ufficio per l'eventuale emissione anticipata.
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