Sentenza del 14/09/2015 n. 332 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento ICI con cui il Comune aveva rettificato in aumento il valore venale di un terreno edificabile di sua proprietà, contestando sia la determinazione del valore sia la motivazione e l'istruttoria dell'atto. Aveva inoltre impugnato la cartella esattoriale e il ruolo, sostenendo che fossero illegittimi anche per l'inserimento degli interessi. In appello ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale e ha sostenuto che l'impugnazione fosse tempestiva, computando diversamente la sospensione feriale dei termini.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Nord, ritenendo che l'agente della riscossione non potesse discutere della legittimità della pretesa tributaria. Ha inoltre ritenuto legittima la richiesta degli interessi, perché collegata alla differenza d'imposta e non autonoma rispetto alla pretesa principale. Quanto all'appello contro il Comune, lo ha dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine semestrale: il termine, decorrente dal 28 febbraio 2014, doveva sospendersi dal 1° agosto al 15 settembre e scadeva il 12 ottobre 2014, mentre l'appello era stato notificato il 30 ottobre. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e il contribuente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro a favore del Comune e 500 euro a favore di Equitalia Nord, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
La norma individua i parametri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini ICI. La Commissione rileva che la controversia sul maggior valore riguarda il rapporto tributario con il Comune e non la posizione dell'agente della riscossione.
Disciplina della sospensione feriale dei termini processuali
Sospensione dal 1° agosto al 15 settembre, per complessivi 46 giorni, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
La sospensione feriale blocca il decorso del termine processuale nel periodo previsto dalla legge; non si aggiunge un ulteriore periodo di sospensione calcolato fino alla scadenza naturale del termine. Nel caso concreto il termine semestrale per l'appello è scaduto il 12 ottobre 2014.
Regola del dies a quo non computatur in termino
Il giorno iniziale non viene conteggiato nel termine. Pertanto, il termine per appellare è iniziato a decorrere dal giorno successivo al deposito della sentenza.
Massime di principio
- L'agente della riscossione non è normalmente legittimato a contestare o difendere nel merito la fondatezza della pretesa tributaria: la controversia sul tributo deve essere rivolta contro l'ente impositore.
- Gli interessi costituiscono normalmente una componente accessoria della maggiore imposta e seguono la sorte della somma principale; non diventano autonomamente illegittimi solo perché inseriti nella cartella.
- I termini per impugnare una sentenza devono essere calcolati applicando puntualmente le regole sul dies a quo e sulla sospensione feriale, senza duplicare o estendere il periodo di sospensione oltre quello stabilito dalla legge.
- La tardività dell'impugnazione è una questione preliminare di rito e, se accertata, rende inammissibile l'appello e impedisce l'esame dei motivi di merito.
- Quando un termine processuale scade durante o dopo la sospensione feriale, occorre interrompere il conteggio il 1° agosto e riprenderlo il 16 settembre, conteggiando esclusivamente i giorni residui.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 set 2015Sentenza del 14/09/2015 n. 153 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 14 set 2015Sentenza del 14/09/2015 n. 311 - Comm. Trib. Prov. Terni
- Sentenza · 14 set 2015Sentenza del 14/09/2015 n. 905 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 14 set 2015Sentenza del 14/09/2015 n. 1731 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 set 2015Sentenza del 14/09/2015 n. 1909 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 14 set 2015Sentenza del 14/09/2015 n. 1935 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →