Sentenza del 14/09/2015 n. 311 - Comm. Trib. Prov. Terni
Raddoppio termini notificazione avviso accertamento- Art. 12, 2 bis, D.L. 78/2009- Norma retroattiva - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo agli anni d’imposta 2006-2011, contestando anzitutto la decadenza dell’Amministrazione finanziaria per gli anni 2006-2008, poiché gli atti sarebbero stati notificati oltre il termine ordinario. Ha inoltre negato la ricostruzione sostanziale della Guardia di Finanza, sostenendo che le società lussemburghese e italiana fossero realmente operative e che le prestazioni professionali fossero occasionali e quindi non soggette a IVA. In subordine ha chiesto la riduzione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Terni ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivi gli avvisi perché il raddoppio dei termini derivava sia dalla denuncia penale, presentata in presenza di presupposti oggettivi e non in modo strumentale, sia dall’art. 12, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2009. L’archiviazione del procedimento penale non incide sul raddoppio né determina automaticamente l’illegittimità dell’accertamento tributario. Il giudice ha inoltre ritenuto provata l’interposizione fittizia delle società, la natura non occasionale dell’attività professionale, l’assoggettabilità dei compensi a IVA e l’obbligo di dichiarare le disponibilità finanziarie estere. È stata considerata congrua la deduzione forfettaria dei costi nella misura del 40%. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Il raddoppio dei termini per la notificazione dell’avviso di accertamento è determinato dalla presentazione della denuncia e non dall’esito del procedimento penale.
Il raddoppio opera quando la denuncia riguarda fatti per i quali sussistono i presupposti di un reato tributario, indipendentemente dall’eventuale successiva archiviazione. Il giudice tributario deve però verificare che la denuncia non sia stata presentata in modo meramente strumentale per prorogare i termini.
Art. 57, D.P.R. n. 633/1972
Il raddoppio dei termini per l’accertamento IVA è collegato alla presentazione della denuncia relativa a fatti penalmente rilevanti.
La denuncia penale può estendere i termini per l’accertamento IVA quando non sia manifestamente pretestuosa e sussistano elementi idonei a giustificarla.
Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009
La disposizione è applicabile quando, al momento della sua entrata in vigore, il termine ordinario di decadenza non era ancora maturato.
La norma è stata considerata non retroattiva in senso proprio, poiché disciplina un rapporto tributario ancora non definitivo. Il contribuente acquista tutela dell’intangibilità della posizione soltanto quando il termine ordinario sia già scaduto senza che l’accertamento, o la norma che ne proroga il termine, sia intervenuto.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo del pubblico ufficiale di denunciare i reati perseguibili d’ufficio di cui abbia avuto notizia nell’esercizio delle proprie funzioni.
La Guardia di Finanza, quando rileva fatti oggettivamente riconducibili a reati perseguibili d’ufficio, deve trasmettere la denuncia senza poter subordinare tale obbligo a valutazioni definitive sull’elemento soggettivo, sulla prescrizione o sull’esito futuro del procedimento.
Art. 6, comma 1, D.L. n. 167/1990
Obbligo di dichiarazione dei redditi e delle attività finanziarie detenute all’estero secondo la disciplina applicabile.
Le disponibilità finanziarie estere riconducibili al contribuente devono essere rappresentate fiscalmente e concorrono alla determinazione degli obblighi dichiarativi quando costituiscono redditi o attività soggette a monitoraggio.
Legge n. 227/1990 di conversione del D.L. n. 167/1990
Rileva per gli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività e dei trasferimenti finanziari esteri, incluso l’obbligo di compilazione del quadro RW nei casi previsti.
Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997
È stato richiamato dall’Agenzia delle Entrate in subordine per il ricalcolo delle sanzioni in presenza di più violazioni e procedimenti non riuniti; la sentenza, avendo respinto il ricorso, ha confermato in via generale la pretesa sanzionatoria.
Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011
È richiamata a sostegno del principio secondo cui il raddoppio dei termini dipende dalla sussistenza dei presupposti della denuncia e non dall’esito penale, nonché della possibilità di applicare una proroga dei termini quando la decadenza ordinaria non si sia ancora verificata.
Massime di principio
- L’archiviazione o l’assoluzione nel procedimento penale non comporta automaticamente l’annullamento dell’accertamento tributario: processo penale e processo tributario sono autonomi e il giudice tributario valuta autonomamente i fatti e le prove.
- Per contestare efficacemente il raddoppio dei termini non basta dimostrare l’esito favorevole del procedimento penale; occorre provare che la denuncia fosse manifestamente infondata o strumentale e che mancassero, già al momento della denuncia, i presupposti oggettivi del reato.
- Una norma che proroga i termini di accertamento può applicarsi ai periodi precedenti se, alla sua entrata in vigore, il termine ordinario non era ancora scaduto. La tutela del contribuente diventa più forte quando la decadenza si era già perfezionata.
- L’utilizzo di società estere o interposte non impedisce la riqualificazione dei compensi in capo alla persona che ha svolto effettivamente l’attività, soprattutto quando i committenti sono italiani, le prestazioni sono eseguite in Italia e la società estera non dimostra una reale funzione economica.
- La reiterazione e la complessità delle prestazioni professionali possono escludere l’occasionalità dell’attività e comportare l’assoggettamento a IVA, anche se formalmente i compensi transitano attraverso società interposte.
- Per superare una determinazione presuntiva dei costi, il contribuente deve fornire prova specifica di costi effettivamente sostenuti e superiori a quelli riconosciuti dall’Amministrazione; contestazioni generiche non sono sufficienti.
- La mancata dichiarazione di conti o attività finanziarie estere può generare sia recuperi impositivi sia sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, quando le disponibilità siano riconducibili al contribuente.
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