Sentenza del 14/09/2015 n. 153 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Indagini finanziarie - Presunzione iuris tantum - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione prevista dalla normativa è qualificata come iuris tantum: non è assoluta e può essere vinta dal contribuente. Tuttavia, la contestazione non è sufficiente da sola; occorrono documenti giustificativi specifici, attendibili e riferibili ai singoli movimenti bancari. In assenza di adeguata prova contraria, le movimentazioni non giustificate possono essere considerate materia imponibile sottratta a tassazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione delle indagini finanziarie ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 600/1973, in materia di imposte dirette, e dell'art. 51, comma 2, del d.P.R. 633/1972, in materia di IVA. I movimenti bancari non adeguatamente giustificati vengono presunti, salvo prova contraria, come ricavi, compensi o componenti positivi di reddito sottratti a tassazione. Il contribuente contesta tale imputazione e può superare la presunzione producendo documentazione idonea a dimostrare la natura non imponibile o estranea all'attività dei movimenti.
Norme richiamate
Art. 1 d.P.R. 600/1973
In materia di imposte dirette, consente di fondare l'accertamento sulla presunzione che i movimenti finanziari non giustificati rappresentino componenti positivi di reddito non dichiarati, salvo prova contraria del contribuente.
Art. 51, comma 2, d.P.R. 633/1972
In materia di IVA, attribuisce rilevanza ai dati e alle notizie risultanti dai conti e dalle movimentazioni finanziarie, presumendo imponibili le operazioni non adeguatamente giustificate, salva la prova contraria.
Massime di principio
- La presunzione derivante dalle indagini finanziarie è relativa e può essere superata, ma richiede una prova concreta e documentata.
- Per ogni movimento contestato è opportuno dimostrare origine, destinazione e natura non imponibile mediante documenti bancari, contratti, fatture, ricevute o altra documentazione coerente.
- Una spiegazione generica o una contestazione meramente formale normalmente non è sufficiente a escludere la rilevanza fiscale dei movimenti.
- L'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia individuato le movimentazioni finanziarie rilevanti.
- In assenza di giustificazioni attendibili, i versamenti e, nei casi previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza applicabile, i prelevamenti possono essere recuperati a tassazione come ricavi o compensi non dichiarati.
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