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Sentenza

Sentenza del 14/09/2015 n. 153 - Comm. Trib. Prov. Lodi

Indagini finanziarie - Presunzione iuris tantum - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione prevista dalla normativa è qualificata come iuris tantum: non è assoluta e può essere vinta dal contribuente. Tuttavia, la contestazione non è sufficiente da sola; occorrono documenti giustificativi specifici, attendibili e riferibili ai singoli movimenti bancari. In assenza di adeguata prova contraria, le movimentazioni non giustificate possono essere considerate materia imponibile sottratta a tassazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione delle indagini finanziarie ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 600/1973, in materia di imposte dirette, e dell'art. 51, comma 2, del d.P.R. 633/1972, in materia di IVA. I movimenti bancari non adeguatamente giustificati vengono presunti, salvo prova contraria, come ricavi, compensi o componenti positivi di reddito sottratti a tassazione. Il contribuente contesta tale imputazione e può superare la presunzione producendo documentazione idonea a dimostrare la natura non imponibile o estranea all'attività dei movimenti.

Norme richiamate

  • Art. 1 d.P.R. 600/1973

    In materia di imposte dirette, consente di fondare l'accertamento sulla presunzione che i movimenti finanziari non giustificati rappresentino componenti positivi di reddito non dichiarati, salvo prova contraria del contribuente.

  • Art. 51, comma 2, d.P.R. 633/1972

    In materia di IVA, attribuisce rilevanza ai dati e alle notizie risultanti dai conti e dalle movimentazioni finanziarie, presumendo imponibili le operazioni non adeguatamente giustificate, salva la prova contraria.

Massime di principio

  • La presunzione derivante dalle indagini finanziarie è relativa e può essere superata, ma richiede una prova concreta e documentata.
  • Per ogni movimento contestato è opportuno dimostrare origine, destinazione e natura non imponibile mediante documenti bancari, contratti, fatture, ricevute o altra documentazione coerente.
  • Una spiegazione generica o una contestazione meramente formale normalmente non è sufficiente a escludere la rilevanza fiscale dei movimenti.
  • L'onere di fornire la prova contraria grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia individuato le movimentazioni finanziarie rilevanti.
  • In assenza di giustificazioni attendibili, i versamenti e, nei casi previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza applicabile, i prelevamenti possono essere recuperati a tassazione come ricavi o compensi non dichiarati.

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