Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/09/2015 n. 1909 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI - Notifica nulla e inesistente - Differenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che la notificazione nulla può essere sanata se l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, ad esempio perché il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto difendersi. La notificazione inesistente, invece, non è suscettibile di sanatoria per il semplice raggiungimento dello scopo. Il testo non indica un caso concreto, né l’esito processuale specifico o il soggetto vittorioso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la distinzione tra notificazione nulla e notificazione inesistente degli atti tributari. La notificazione è nulla quando sono state violate formalità o norme relative alle persone abilitate a ricevere l’atto, al luogo della consegna, alla data o alla competenza dell’ufficiale giudiziario, ma la consegna è comunque avvenuta a una persona o in un luogo collegati al destinatario. È invece inesistente quando l’atto è consegnato a una persona o in un luogo totalmente estranei al destinatario, oppure quando non vi è stata alcuna consegna.

Norme richiamate

  • Principi processuali in materia di notificazione degli atti tributari

    La notificazione nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo.

    La nullità presuppone che una consegna dell’atto sia avvenuta, sebbene con irregolarità, presso una persona o un luogo aventi un collegamento con il destinatario. In tal caso, la conoscenza effettiva dell’atto o la proposizione della difesa possono sanare il vizio. L’inesistenza ricorre invece quando manca del tutto la consegna o quando la consegna avviene in un contesto completamente estraneo al destinatario.

Massime di principio

  • Per valutare la validità di una notificazione occorre distinguere tra irregolarità della procedura e totale mancanza del procedimento notificatorio.
  • La notificazione è generalmente nulla, e quindi sanabile, quando l’atto è stato comunque consegnato a una persona o in un luogo collegati al destinatario.
  • La notificazione è inesistente quando l’atto è stato consegnato a soggetti o luoghi completamente estranei al destinatario, oppure quando non è stata effettuata alcuna consegna.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera per la nullità, ad esempio quando il destinatario dimostra di avere conosciuto l’atto e propone tempestivamente difese, ma non elimina un’inesistenza assoluta.
  • In una controversia concreta è quindi essenziale verificare chi abbia ricevuto l’atto, dove sia stato consegnato, quale collegamento esistesse con il destinatario e se quest’ultimo abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.