Sentenza del 14/09/2015 n. 1909 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI - Notifica nulla e inesistente - Differenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la notificazione nulla può essere sanata se l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo, ad esempio perché il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza e ha potuto difendersi. La notificazione inesistente, invece, non è suscettibile di sanatoria per il semplice raggiungimento dello scopo. Il testo non indica un caso concreto, né l’esito processuale specifico o il soggetto vittorioso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la distinzione tra notificazione nulla e notificazione inesistente degli atti tributari. La notificazione è nulla quando sono state violate formalità o norme relative alle persone abilitate a ricevere l’atto, al luogo della consegna, alla data o alla competenza dell’ufficiale giudiziario, ma la consegna è comunque avvenuta a una persona o in un luogo collegati al destinatario. È invece inesistente quando l’atto è consegnato a una persona o in un luogo totalmente estranei al destinatario, oppure quando non vi è stata alcuna consegna.
Norme richiamate
Principi processuali in materia di notificazione degli atti tributari
La notificazione nulla, e non già quella giuridicamente o materialmente inesistente, è passibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo.
La nullità presuppone che una consegna dell’atto sia avvenuta, sebbene con irregolarità, presso una persona o un luogo aventi un collegamento con il destinatario. In tal caso, la conoscenza effettiva dell’atto o la proposizione della difesa possono sanare il vizio. L’inesistenza ricorre invece quando manca del tutto la consegna o quando la consegna avviene in un contesto completamente estraneo al destinatario.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una notificazione occorre distinguere tra irregolarità della procedura e totale mancanza del procedimento notificatorio.
- La notificazione è generalmente nulla, e quindi sanabile, quando l’atto è stato comunque consegnato a una persona o in un luogo collegati al destinatario.
- La notificazione è inesistente quando l’atto è stato consegnato a soggetti o luoghi completamente estranei al destinatario, oppure quando non è stata effettuata alcuna consegna.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera per la nullità, ad esempio quando il destinatario dimostra di avere conosciuto l’atto e propone tempestivamente difese, ma non elimina un’inesistenza assoluta.
- In una controversia concreta è quindi essenziale verificare chi abbia ricevuto l’atto, dove sia stato consegnato, quale collegamento esistesse con il destinatario e se quest’ultimo abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto.
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