Sentenza del 14/09/2015 n. 905 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente ritenuto consumato il potere dell'Amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di rimborso di crediti d'imposta. In particolare, dopo la formazione del silenzio-rifiuto e l'avvio del relativo contenzioso, l'Ufficio aveva svolto attività istruttoria e successivamente adottato un diniego espresso sulle medesime istanze. La controversia riguardava quindi la possibilità per l'Amministrazione di emettere un nuovo provvedimento sul merito mentre era già pendente un giudizio avente a oggetto la stessa pretesa tributaria.
La decisione
L'appello dell'Ufficio è stato rigettato. Il giudice ha stabilito che il silenzio-rifiuto costituisce un provvedimento tacito impugnabile e che il relativo giudizio riguarda il merito della pretesa tributaria, non soltanto la legittimità formale del silenzio. Di conseguenza, durante la pendenza del processo l'Amministrazione non poteva adottare un nuovo diniego espresso sulle stesse istanze, poiché ciò avrebbe potuto determinare un contrasto tra giudicati. L'attività istruttoria dell'Ufficio era invece ammissibile soltanto per l'eventuale autotutela o per trasferire le risultanze nel giudizio già pendente. L'accoglimento del ricorso del contribuente non comporta automaticamente il rimborso delle somme, che dipenderà dall'esito del giudizio sul merito della pretesa tributaria. L'Ufficio è stato condannato alle spese, liquidate in 30.000 euro oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Quando il contribuente impugna il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso e il giudizio riguarda il merito della pretesa tributaria, l'Amministrazione non può successivamente adottare un nuovo provvedimento espresso sulla stessa materia del contendere.
- Il giudizio contro il silenzio-rifiuto non è necessariamente limitato alla verifica formale dell'inerzia dell'Amministrazione: se il giudice deve decidere sulla spettanza del rimborso, la controversia riguarda direttamente il merito del rapporto tributario.
- L'Amministrazione può svolgere attività istruttoria durante il processo, ma le relative risultanze devono essere utilizzate nel giudizio già pendente oppure, se ne ricorrono i presupposti, per l'esercizio dell'autotutela; non possono fondare un nuovo provvedimento sostitutivo sullo stesso oggetto.
- La decisione favorevole al contribuente sull'illegittimità del nuovo diniego non equivale necessariamente al riconoscimento immediato del rimborso: il diritto alla restituzione dipende dall'esito del giudizio principale sulla pretesa tributaria.
- La regola mira a evitare che l'Amministrazione possa eludere o vanificare gli effetti del processo mediante l'adozione di provvedimenti successivi sulla stessa pretesa, con il rischio di giudicati contrastanti.
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