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Sentenza

Sentenza n. 2738/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, liquidando in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti avevano ottenuto dal TAR l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile che aveva condannato il Ministero ad attribuire loro le carte elettroniche del docente, con accrediti individuali destinati esclusivamente ad attività formative. L’appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese processuali del primo grado, ritenuta inferiore ai minimi tariffari applicabili. Gli appellanti hanno dedotto la violazione dei parametri forensi, sostenendo che, anche considerando la riduzione consentita per la serialità e la non elevata complessità della controversia, non fosse possibile scendere al di sotto della soglia minima e che l’importo corretto fosse pari almeno a euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato. È stato inoltre dedotto il difetto assoluto di motivazione, poiché il riferimento al carattere seriale e alla scarsa complessità della causa sarebbe stato stereotipato e apparente, nonché la violazione delle disposizioni processuali sulla motivazione e sulla liquidazione delle spese, dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR. Ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo non apodittica la motivazione del primo giudice, fondata sulla natura seriale della controversia e sull’assenza di particolare complessità, dato il numero di precedenti analoghi. Ha tuttavia ritenuto non corretta la quantificazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili secondo il D.M. n. 147 del 2022, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4. Pur riconoscendo che la liquidazione delle spese rientra nella discrezionalità giudiziale, il Collegio ha precisato che non possono essere attribuite somme meramente simboliche, lesive del decoro professionale, né importi inferiori alle soglie minime applicabili. Ha quindi determinato in euro 800,00 le spese del giudizio di primo grado, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine è stato richiamato quale presupposto per proporre il ricorso per ottemperanza avverso la mancata esecuzione della condanna alla costituzione delle carte elettroniche del docente.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dagli appellanti in relazione all’obbligo di motivazione della statuizione sulle spese processuali.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato dagli appellanti quale disposizione sull’obbligo di motivazione della sentenza.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in tema di regolazione e liquidazione delle spese processuali.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato dagli appellanti in relazione alla determinazione del compenso professionale e al rispetto dei parametri applicabili.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato dagli appellanti in relazione al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e alla remunerazione delle attività difensive.

  • D.M. n. 147 del 2022

    scaglione da € 1.101 a € 5.200; art. 4, comma 4

    I valori tabellari e la riduzione prevista dal decreto costituiscono il parametro per la liquidazione delle spese; il giudice non può scendere al di sotto delle soglie minime applicabili.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma deve rispettare i parametri forensi applicabili e non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
  • La motivazione della liquidazione delle spese è necessaria soprattutto quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza; il richiamo alla natura seriale della controversia e alla sua oggettiva non complessità può integrare una motivazione sufficiente per giustificare una riduzione, purché l’importo non scenda al di sotto delle soglie minime applicabili.
  • La serialità e la ridotta complessità della controversia possono giustificare la riduzione dei compensi rispetto ai valori medi tabellari, ma non consentono di derogare ai limiti minimi stabiliti dalla disciplina parametrica vigente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non esegue una condanna divenuta efficace dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare l’esecuzione e prevedere la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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