Sentenza n. 449/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione consortile n. 604 del 5 settembre 2025 del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, pubblicata in data 11 settembre 2025, avente ad oggetto “Organizzazione e funzionalità degli uffici consortili: nuova sede Operativa del Consorzio”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consortile che disponeva il trasferimento della sede operativa da Foggia a Cagnano Varano
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n. 604 del 5 settembre 2025, contestando il trasferimento della sede operativa del Consorzio dai locali di proprietà situati a Foggia a locali comunali concessi in comodato gratuito a Cagnano Varano. Hanno dedotto: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per motivazione insufficiente e per il mancato esame di elementi quali la proprietà e il mutuo gravante sull’immobile di Foggia, la sua futura destinazione e la stipulazione anticipata del protocollo d’intenti; violazione dell’art. 21-octies l. 241/1990 per la mancata allegazione di relazioni tecniche, analisi economiche e verbali richiamati nella delibera; violazione dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990 per l’omessa indicazione del termine e dell’autorità competente per l’impugnazione; erronea applicazione dell’art. 3, comma 2-bis, d.l. 95/2012 e dell’art. 1, comma 439, l. 311/2004, ritenuti non applicabili a un consorzio di bonifica qualificato come ente pubblico economico; eccesso di potere per travisamento dei fatti e del diritto, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione. È stato inoltre dedotto il pregiudizio all’efficienza del servizio, al buon andamento, al diritto al lavoro e alla salute dei dipendenti, nonché il depauperamento patrimoniale derivante dagli oneri di manutenzione della nuova sede e dalla permanenza nella disponibilità dell’immobile di Foggia. I ricorrenti hanno altresì denunciato una condotta antisindacale con riferimento alla designazione del portavoce dei lavoratori da parte del Consiglio di Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto parziale di giurisdizione sulla censura relativa alla pretesa condotta antisindacale e alla violazione delle regole sulla rappresentanza sindacale, trattandosi di questioni attinenti direttamente alla gestione del rapporto di lavoro e ai diritti sindacali, devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Per la residua domanda di annullamento il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che i dipendenti esprimessero un mero dissenso rispetto a una scelta di macro-organizzazione, senza dimostrare una lesione diretta e immediata di un interesse legittimo differenziato rispetto agli altri dipendenti. In ogni caso, nel merito, la deliberazione è stata ritenuta preceduta da un’istruttoria completa, fondata su relazioni tecniche, analisi costi-benefici e chiarimenti tecnici, dalla quale emergevano la gratuità del comodato, il risparmio del costo annuo di locazione di circa 40.000 euro e le esigenze di prossimità territoriale rispetto al comprensorio montano del Gargano. Il comodato è stato ritenuto legittimamente fondato sugli artt. 1803 ss. c.c., applicabili anche agli enti pubblici quando agiscono iure privatorum; le disposizioni speciali in materia di utilizzo gratuito di immobili pubblici da parte delle amministrazioni statali non sono state interpretate come recanti un divieto generale per gli enti locali di concedere beni in comodato ad altri soggetti pubblici. La mancata allegazione materiale delle relazioni non ha inciso sulla motivazione, poiché gli atti erano richiamati per relationem e conoscibili mediante accesso. Non è stata ravvisata una violazione dell’obbligo di confronto con il personale, essendo stata istituita una commissione consiliare con un portavoce dei lavoratori; comunque, gli organismi rappresentativi non dispongono di un potere di veto sulle scelte organizzative del datore di lavoro pubblico. Le censure sulla motivazione, sull’istruttoria, sulla scelta della sede, sull’immobile di Foggia e sulla concorrenza tra i comuni sono state ritenute infondate alla luce della documentazione prodotta dal Consorzio. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e per il rapporto di servizio ancora in corso.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La deliberazione è adeguatamente motivata quando consente di comprendere l’iter logico-giuridico della scelta amministrativa, anche mediante il richiamo a relazioni tecniche ed economiche.
art. 3, comma 2, l. 241/1990
Non risultano omessi elementi essenziali tali da rendere incomprensibile la decisione, poiché la motivazione dà conto delle ragioni del trasferimento e dell’interesse pubblico perseguito.
art. 3, comma 4, l. 241/1990
L’omessa indicazione del termine e dell’autorità competente per l’impugnazione è stata dedotta dai ricorrenti, ma non ha condotto all’annullamento della deliberazione.
art. 21-octies l. 241/1990
La mancata allegazione materiale di atti endoprocedimentali richiamati non determina, nel caso esaminato, l’illegittimità dell’atto quando tali atti siano conoscibili e la motivazione per relationem consenta di comprendere le ragioni della decisione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 56 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta anche ai sensi della disciplina delle misure cautelari monocratiche, ma la sentenza non attribuisce a tale disposizione un autonomo ruolo decisorio.
art. 3, comma 2-bis, d.l. 95/2012
La disposizione disciplina specifiche ipotesi di concessione gratuita di immobili alle amministrazioni statali e non impedisce, in via generale, il ricorso al comodato tra enti pubblici diversi.
art. 1, comma 439, l. 311/2004
La disposizione non è stata ritenuta fonte di un divieto generale di concessione gratuita di immobili pubblici a soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni statali.
artt. 1803 ss. c.c.
Il comodato gratuito costituisce una base giuridica autonoma per l’utilizzo di immobili pubblici da parte di altro ente, anche pubblico, quando l’ente concedente agisce iure privatorum e ricorre un concreto interesse pubblico.
Massime di principio
- Le controversie relative alla gestione del rapporto di lavoro e all’esercizio dei diritti di rappresentanza sindacale dei dipendenti pubblici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando siano prospettate in relazione a una scelta organizzativa dell’ente.
- I dipendenti possono impugnare atti di macro-organizzazione dell’ente datore di lavoro soltanto quando dimostrino una lesione diretta e immediata di un interesse legittimo differenziato che trascenda il mero rapporto di lavoro; il semplice dissenso sulla localizzazione della sede di servizio non è sufficiente.
- La mancata allegazione materiale di relazioni e documenti endoprocedimentali richiamati nel provvedimento non determina di per sé l’illegittimità dell’atto quando la motivazione per relationem consenta di ricostruire le ragioni della decisione e gli atti siano conoscibili dall’interessato mediante accesso.
- Gli enti pubblici possono ricorrere al comodato gratuito disciplinato dagli artt. 1803 ss. c.c. per l’utilizzo di immobili di altro ente pubblico, quando agiscano iure privatorum e l’operazione persegua un concreto interesse pubblico; le disposizioni speciali sull’uso gratuito di immobili da parte delle amministrazioni statali non configurano un divieto generale per operazioni diverse.
- Le scelte di alta organizzazione dell’ente rientrano nella discrezionalità dell’organo di governo e non sono subordinate al consenso o a un potere di veto degli organismi rappresentativi dei lavoratori, ferma restando la necessità di una motivazione adeguata e di un’istruttoria sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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