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Sentenza

Sentenza n. 231/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento: del provvedimento Cat -OMISSIS- – Sogg. Nr 03/2025 emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 17.01.2025 e notificato in data 17.02.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece instaurato con altro datore di lavoro.

Giustizia amministrativa202500117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, fondato sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta riferito a un’azienda agricola, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore originario per cause non imputabili alla propria volontà, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e truffa. Nel frattempo aveva instaurato un rapporto di lavoro con un diverso datore e aveva avviato la procedura amministrativa per il rilascio del titolo di soggiorno. La Questura aveva rigettato l’istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, lamentando l’omessa considerazione della non imputabilità della mancata stipula e della possibilità di regolarizzare la posizione mediante un permesso per attesa occupazione o, comunque, valorizzando il nuovo rapporto di lavoro instaurato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo l’automatismo applicato dalla Questura, secondo cui la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario impedirebbe di per sé il rilascio del titolo di soggiorno. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone invece una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario e l’eventuale percorso lavorativo successivamente intrapreso. Nel caso concreto, il regolare ingresso, la denuncia-querela nei confronti del datore originario e la documentata instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro costituivano elementi che l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare. Il diniego, limitandosi alla constatazione formale dell’assenza del datore originario e omettendo ogni valutazione sulla situazione soggettiva e sul nuovo rapporto lavorativo, è risultato affetto da violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il provvedimento è stato annullato ai fini del riesame della posizione del ricorrente secondo i principi indicati in sentenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione impone all’Amministrazione una valutazione concreta, individualizzata, ragionevole e proporzionata della posizione dello straniero, escludendo automatismi fondati sulla sola cessazione o mancata instaurazione del rapporto lavorativo originariamente indicato.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento alla disciplina del lavoro subordinato e del titolo di soggiorno, ma la decisione fonda in via principale l’annullamento sulla violazione dell’art. 5, comma 5.

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato al ricorrente per l’ingresso in Italia.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio o al mantenimento del titolo di soggiorno dello straniero.
  • Quando il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario è non imputabile allo straniero, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della sua posizione, verificando le circostanze dell’insuccesso del rapporto e la condotta complessiva dell’interessato.
  • La documentata instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro durante la permanenza regolare dello straniero integra un elemento rilevante di effettivo inserimento lavorativo e deve essere valutata ai fini della decisione sul titolo di soggiorno, anche in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
  • Il diniego del permesso di soggiorno è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l’Amministrazione si limita a constatare l’assenza del datore di lavoro originario senza esaminare la non imputabilità dell’evento e il successivo percorso lavorativo dello straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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