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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01995/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato di furto aggravato. Dal testo emerge che il giudizio di secondo grado si era definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. su concorde richiesta delle parti e con rinuncia ai motivi; il ricorrente lamentava questioni attinenti a responsabilità, colpevolezza, qualificazione giuridica ed eccessività della pena. La Corte di cassazione rileva però che, avendo l'interessato aderito al concordato in appello e rinunciato ai motivi, il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la definizione del procedimento con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., fondato su accordo delle parti e rinuncia ai motivi, preclude la proposizione di censure in cassazione su questioni alle quali l'imputato abbia rinunciato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen.

    Il concordato in appello, con richiesta concorde delle parti e rinuncia ai motivi, limita la cognizione del giudice d'appello e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità sulle questioni oggetto della rinuncia.

  • artt. 624 e 625 c.p.

    reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.

    Il procedimento riguardava un furto aggravato, reato per il quale la pena è stata rideterminata in appello.

Massime di principio

  • La definizione del giudizio di appello mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., basato su accordo tra le parti e rinuncia ai motivi, comporta una preclusione sostanziale alla successiva proposizione di censure di legittimità sulle questioni comprese nell'accordo.
  • Quando l'imputato aderisce a una definizione concordata della pena e rinuncia ai motivi di impugnazione, non può poi investire la Corte di cassazione di questioni che rientravano nell'oggetto della rinuncia, anche se attinenti a responsabilità, qualificazione giuridica o trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso deriva, in questi casi, dalla proposizione di motivi non consentiti dalla legge, poiché il perimetro del sindacato di legittimità è vincolato dalle preclusioni accettate nel concordato in appello.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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