Sentenza n. 8794/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 20 giugno 2025 per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare di avere concluso il procedimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di provvedere entro il termine previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, termine individuato in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento, poiché il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nel procedimento l'Amministrazione dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nello Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la disciplina europea e nazionale applicabile al riconoscimento della qualifica di docente specializzato nel sostegno. Dovrà essere considerato l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando anche durata, livello e qualità della formazione; ove necessario, dovranno essere valutate misure compensative opportune e proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, è stato nominato commissario ad acta per provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine stabilito e di predisporre, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante estero era scaduto, determinando il silenzio-inadempimento.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, rilevante per il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Costituisce la disciplina europea di riferimento per il riconoscimento delle qualifiche professionali e impone una valutazione complessiva della formazione e delle competenze acquisite, con eventuale ricorso a misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove ricorrano i presupposti, l'applicazione di misure compensative ai fini della valutazione dell'equipollenza del titolo formativo estero.
art. 6 decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604
Rileva ai fini dell'attuale denominazione del Ministero competente, già denominato Ministero dell'Istruzione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione competente non conclude entro il termine di quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, si configura il silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo professionale estero, l'autorità competente deve esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato, considerando anche la formazione a tempo parziale e verificando che durata, livello e qualità complessivi non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno.
- L'autorità competente deve valutare l'equipollenza del titolo estero e, ove necessario, applicare misure compensative opportune e proporzionate, anziché limitarsi a un esame astratto o meramente formale del titolo prodotto.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, devono essere comparate le conoscenze attestate dal diploma estero, le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato di origine e l'eventuale esperienza acquisita nello Stato in cui è richiesto il riconoscimento, verificando se tali elementi soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l'accesso all'attività professionale.
- Nell'azione avverso il silenzio, il giudice può fissare un termine per la conclusione del procedimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
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