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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17964/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Moscarino è stato condannato per furto aggravato e continuato di energia elettrica (allaccio diretto e bypass del contatore) per alimentare la propria abitazione e un garage. In Cassazione il difensore ha impugnato la sentenza contestando: 1) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. sostenendo che l'energia fosse già entrata nella disponibilità del condominio (prelievo a valle del contatore) e quindi non destinata a pubblico servizio; 2) la procedibilità dell'azione penale, deducendo che, senza l'aggravante, il reato sarebbe procedibile solo a querela della persona offesa (mai presentata); 3) l'identificazione del soggetto passivo (affermando che il danno sarebbe ricaduto sul condominio e non su E-Distribuzione); 4) violazione dell'art. 125 c.p.p. per motivazione apparente e omessa pronuncia su punti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che implicavano una nuova valutazione del fatto o del punto di prelievo, richiamando i limiti del sindacato di legittimità ex art. 606 c.p.p. lett. e). Sul merito ha confermato che la qualificazione dell'energia come bene destinato a servizio pubblico dipende dalla sua destinazione funzionale alla rete di distribuzione e non dal punto materiale di captazione o dalla collocazione rispetto al contatore. Pertanto il bypass del contatore e l'allaccio diretto alla rete integrano il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n.7 c.p. e rendono l'azione procedibile d'ufficio; la richiamata categoria della traditio è inapplicabile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Testo base del reato di furto; richiamato per inquadrare la fattispecie di furto di energia elettrica.

  • art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 7)

    Aggravanti applicate: n.2 (reiterazione) e n.7 (sottrazione di beni destinati a pubblico servizio). La Corte interpreta la n.7 come dipendente dalla destinazione funzionale del bene alla rete di distribuzione, non dal punto di prelievo.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla recidiva reiterata come circostanza aggravante tenuta presente nella determinazione della pena.

  • art. 61 cod. pen. (n. 7)

    Richiamata in relazione alla recidiva e alle aggravanti rilevanti nel caso concreto.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferimento normativo usato nella qualificazione complessiva del reato e della pena accessoria o modulazione della pena.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)

    Limiti del controllo di legittimità della Cassazione sulla motivazione di merito; non è ammessa una nuova valutazione del compendio probatorio se non entro i ristretti limiti previsti.

  • art. 125 cod. proc. pen. (comma 3)

    Richiamato dal ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano dato adeguata risposta alle censure.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La qualificazione dell'energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio si valuta in base alla destinazione funzionale nella rete di distribuzione, non in base al punto materiale di prelievo rispetto al contatore.
  • Il bypass del contatore e l'allaccio diretto alla rete costituiscono modalità di furto idonee a integrare l'aggravante relativa al bene destinato a pubblico servizio; la manomissione del misuratore non trasforma il reato in appropriazione indebita.
  • La categoria civilistica della traditio non è rilevante per escludere l'aggravante penale: l'uscita della fornitura dal contatore non comporta automaticamente la perdita della natura pubblicistica del bene.
  • Quando è accertato l'allaccio alla rete di distribuzione o il bypass del contatore, la persona offesa è il gestore della rete (es. E-Distribuzione) e il procedimento è procedibile d'ufficio, quindi non è necessaria querela della persona offesa.
  • In Cassazione il sindacato è limitato: non è possibile ottenere una rivalutazione di fatto sull'esistenza o sulla portata degli accertamenti tecnici se non entro i ristretti limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; le censure che chiedono una diversa lettura dei fatti sono, di regola, inammissibili.

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