Cassazione Penale, Sentenza n. 17964/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Moscarino è stato condannato per furto aggravato e continuato di energia elettrica (allaccio diretto e bypass del contatore) per alimentare la propria abitazione e un garage. In Cassazione il difensore ha impugnato la sentenza contestando: 1) l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. sostenendo che l'energia fosse già entrata nella disponibilità del condominio (prelievo a valle del contatore) e quindi non destinata a pubblico servizio; 2) la procedibilità dell'azione penale, deducendo che, senza l'aggravante, il reato sarebbe procedibile solo a querela della persona offesa (mai presentata); 3) l'identificazione del soggetto passivo (affermando che il danno sarebbe ricaduto sul condominio e non su E-Distribuzione); 4) violazione dell'art. 125 c.p.p. per motivazione apparente e omessa pronuncia su punti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che implicavano una nuova valutazione del fatto o del punto di prelievo, richiamando i limiti del sindacato di legittimità ex art. 606 c.p.p. lett. e). Sul merito ha confermato che la qualificazione dell'energia come bene destinato a servizio pubblico dipende dalla sua destinazione funzionale alla rete di distribuzione e non dal punto materiale di captazione o dalla collocazione rispetto al contatore. Pertanto il bypass del contatore e l'allaccio diretto alla rete integrano il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n.7 c.p. e rendono l'azione procedibile d'ufficio; la richiamata categoria della traditio è inapplicabile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Testo base del reato di furto; richiamato per inquadrare la fattispecie di furto di energia elettrica.
art. 625 cod. pen. (n. 2 e n. 7)
Aggravanti applicate: n.2 (reiterazione) e n.7 (sottrazione di beni destinati a pubblico servizio). La Corte interpreta la n.7 come dipendente dalla destinazione funzionale del bene alla rete di distribuzione, non dal punto di prelievo.
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla recidiva reiterata come circostanza aggravante tenuta presente nella determinazione della pena.
art. 61 cod. pen. (n. 7)
Richiamata in relazione alla recidiva e alle aggravanti rilevanti nel caso concreto.
art. 99 cod. pen.
Riferimento normativo usato nella qualificazione complessiva del reato e della pena accessoria o modulazione della pena.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)
Limiti del controllo di legittimità della Cassazione sulla motivazione di merito; non è ammessa una nuova valutazione del compendio probatorio se non entro i ristretti limiti previsti.
art. 125 cod. proc. pen. (comma 3)
Richiamato dal ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano dato adeguata risposta alle censure.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La qualificazione dell'energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio si valuta in base alla destinazione funzionale nella rete di distribuzione, non in base al punto materiale di prelievo rispetto al contatore.
- Il bypass del contatore e l'allaccio diretto alla rete costituiscono modalità di furto idonee a integrare l'aggravante relativa al bene destinato a pubblico servizio; la manomissione del misuratore non trasforma il reato in appropriazione indebita.
- La categoria civilistica della traditio non è rilevante per escludere l'aggravante penale: l'uscita della fornitura dal contatore non comporta automaticamente la perdita della natura pubblicistica del bene.
- Quando è accertato l'allaccio alla rete di distribuzione o il bypass del contatore, la persona offesa è il gestore della rete (es. E-Distribuzione) e il procedimento è procedibile d'ufficio, quindi non è necessaria querela della persona offesa.
- In Cassazione il sindacato è limitato: non è possibile ottenere una rivalutazione di fatto sull'esistenza o sulla portata degli accertamenti tecnici se non entro i ristretti limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; le censure che chiedono una diversa lettura dei fatti sono, di regola, inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17880/2026 del 19/05/2026
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17930/2026 del 19/05/2026
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17931/2026 del 19/05/2026
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17935/2026 del 19/05/2026
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17938/2026 del 19/05/2026
- Sentenza penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17939/2026 del 19/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →