Cassazione Civile, Ordinanza n. 12366/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, in qualità di affittuaria di alcuni terreni destinati alla realizzazione di un parcheggio connesso a una pista ciclabile, aveva chiesto dinanzi alla Corte d'appello la condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42 del d.P.R. 327/2001 per i soggetti che coltivano direttamente il fondo, oltre al risarcimento del danno per la perdita del raccolto di soia. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che l'indennità presupponesse la coltivazione diretta del terreno con prevalenza del lavoro proprio e familiare, e che la società non avesse provato tale requisito: la documentazione prodotta aveva valore solo amministrativo e non era sufficiente in giudizio, soprattutto a fronte della contestazione della controparte. In cassazione la società ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 327/2001 e dell'art. 1 d.lgs. 99/2004, sostenendo che il beneficio dovesse spettare anche all'imprenditore agricolo professionale, pure in forma societaria, per effetto dell'evoluzione normativa e dell'equiparazione tra coltivatore diretto e IAP; in subordine ha chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE e questione di legittimità costituzionale per asserita disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura non colpiva la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva escluso prima ancora il presupposto fattuale applicativo dell'art. 42 d.P.R. 327/2001, cioè la coltivazione diretta del fondo, ritenendo inidonea la prova offerta dalla società. Poiché il ricorso si era concentrato solo sull'estensione soggettiva della norma agli imprenditori agricoli professionali, senza confrontarsi con l'accertamento dell'assenza del requisito probatorio decisivo, le deduzioni su contrasto costituzionale o eurounitario sono state ritenute irrilevanti. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 327/2001
L'indennità aggiuntiva presuppone, oltre alla titolarità di uno dei rapporti agrari tipici, la coltivazione diretta del fondo; se manca la prova di tale presupposto fattuale, la questione sull'estensione soggettiva della norma diventa irrilevante.
art. 1 d.lgs. n. 99/2004
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'equiparazione dell'imprenditore agricolo professionale al coltivatore diretto ai fini del beneficio, ma la Corte non entra nel merito per difetto di confronto con la ratio decidendi.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata reputata irrilevante, poiché la questione prospettata non incideva sulla decisione fondata sull'insussistenza del presupposto fattuale.
artt. 3 e 41 Cost.
La prospettata questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante per il medesimo motivo, ossia perché la decisione si fondava sull'assenza della prova della coltivazione diretta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento in camera di consiglio.
d.lgs. 230/2002
Indicato dalla ricorrente come fonte degli interessi richiesti sull'indennità, ma non oggetto di specifica decisione nel merito.
L. 50/1999
Richiamata dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, senza rilievo decisorio nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestare profili non decisivi ai fini della decisione.
- Quando il giudice di merito ha escluso il diritto per mancata prova di un presupposto fattuale costitutivo, ogni questione sull'interpretazione estensiva della norma o sulla sua compatibilità costituzionale/eurounitaria resta irrilevante se non incide su quel presupposto.
- L'indennità aggiuntiva prevista in materia espropriativa richiede la dimostrazione concreta della coltivazione diretta del fondo; la sola documentazione avente rilievo amministrativo non è sufficiente, in presenza di contestazione, a provare il requisito in sede contenziosa.
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