Ordinanza n. 235/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento prot.27027 del 14/04/2026 con cui il dirigente della III Area Tecnic del Comune di Monopoli ha ingiunto alla Società di non effettuare le opere di cui alla pratica edilizia SUAP urbanistica n.08198420724-01042026-1137; B) di ogni atto ad essa sospensione presupposto, connesso e conseguenziale, e segnatamente: (i) del menzionato verbale congiunto del 08/04/2026 delle Aree VI e III dello stesso Comune; (ii) per quanto di ragione, del menzionato verbale prot.94450 del 24/12/2025; (iii) della comunicazione di abuso edilizio prot. n.0027082/2026 del 15/04/2026 a firma del Comandante della Polizia locale di Monopoli; (iv) della nota prot. n.0026848/2026 del 14/04/2026, di riscontro alla comunicazione sub (iii) del Dirigente dell’Area III tecnica del Comune di Monopoli; (v) del verbale di sopralluogo congiunto effettuato; nonché - ove occorra - per l’accertamento e la conseguente declaratoria di nullità - della clausola apposta dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari nell’ambito del parere prot. n.0061696 del 27/09/2022 recepito nella stessa A.P. n.2_2023, rilasciata dal Comune di Monopoli il 01/03/2023. Sui motivi aggiunti presentati il 28.4.2026 per annullamento, previa idonea misura cautelare, A) della Ordinanza del dirigente della III Area Tecnica del Comune di Monopoli 328 del 27/04/2026 ad oggetto demolizione e ripristino stato dei luoghi per opere realizzate (committente Società Cala Diavolo srl) in assenza o difformità rispetto ai titoli rilasciati in c.da Santo Stefano; B) di ogni atto ad essa ordinanza presupposto, connesso e conseguenziale e segnatamente: (i) verbale n.06/2026 Polizia Municipale di Monopoli e relazione di sopralluogo del 14/04/2026 prot.n.26848: (ii) ove occorra autorizzazione paesaggistica n.30/2020 e successiva autorizzazione paesaggistica n.2/2023 con pareri presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione comunale di non effettuare opere stagionali e successiva ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente dell’Area tecnica del Comune di Monopoli le ha ingiunto di non eseguire le opere indicate in una pratica edilizia SUAP relativa all’inizio dei lavori stagionali per l’estate 2026, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui verbali di sopralluogo, comunicazioni di abuso edilizio e atti paesaggistici. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza o difformità dai titoli edilizi e paesaggistici. Tra le censure emerge il mancato inoltro dell’avviso di avvio del procedimento. La società ha inoltre rappresentato la pendenza di istanze di riesame e di SCIA in sanatoria dirette a superare le difformità contestate.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo allo stato insussistente un pericolo di danno grave e irreparabile. Tuttavia, ha precisato che, poiché sulle difformità poste a fondamento dell’ordine di demolizione pendono istanze di riesame e SCIA in sanatoria, il Comune non può porre in esecuzione alcun provvedimento finale di demolizione fino alla definizione delle richieste di sanatoria. Nella fase di riesame l’amministrazione deve garantire un’effettiva partecipazione procedimentale, anche per superare la censura relativa all’omesso avviso di avvio del procedimento. Le attività consentibili sono esclusivamente quelle previamente autorizzate, nel rispetto degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e del dovere di collaborazione tra amministrazione e privato previsto dall’art. 1, comma 2-bis, della medesima legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la natura e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito cautelare amministrativo.
art. 7 l. 241/1990
La fase di riesame deve svolgersi garantendo la partecipazione procedimentale mediante il previo avviso di avvio, ove dovuto.
art. 8 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale deve essere assicurata secondo le modalità previste dalla legge.
art. 10 l. 241/1990
Nel riesame devono essere garantite le facoltà partecipative del privato.
art. 10-bis l. 241/1990
L’amministrazione deve assicurare, ove applicabile, il contraddittorio mediante il preavviso di rigetto.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Amministrazione e privato sono tenuti a collaborare e comportarsi secondo buona fede nell’attività procedimentale.
Massime di principio
- La pendenza di istanze di riesame o di SCIA in sanatoria sulle difformità poste a fondamento di un ordine di demolizione impedisce all’amministrazione di eseguire il provvedimento finale di demolizione fino alla definizione delle relative richieste.
- Nella fase di riesame dei presupposti di un intervento edilizio l’amministrazione deve garantire una partecipazione procedimentale effettiva e utile, mediante gli adempimenti previsti dagli artt. 7, 8, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, quando applicabili.
- La possibilità di realizzare opere o svolgere attività edilizie resta limitata a quanto previamente autorizzato dall’amministrazione competente; la pendenza di istanze di sanatoria non equivale ad autorizzazione all’esecuzione di ulteriori lavori.
- Il rigetto della tutela cautelare può essere disposto per insussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile, anche quando il giudice impartisca indicazioni conformative sull’attività amministrativa ancora da svolgere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 297/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 210/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 211/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 212/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →