Cassazione Penale, Sentenza n. 39185/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Caruso ha proposto ricorso per ottenere l'equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. per il periodo di misura cautelare (arresti domiciliari dal 7/1/2005 al 2/4/2015, poi obbligo di dimora) applicata per il reato di furto in abitazione. In primo grado il Gip revocò la custodia sostituendola con obbligo di dimora; in sede penale il Tribunale lo assolse per non aver commesso il fatto (sentenza del 22/1/2020, divenuta definitiva il 9/7/2020). La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda ritenendo che Caruso avesse concorso a creare la causa della custodia cautelare (avendolo accompagnato con la sua auto ai soggetti che compirono il furto e non essendosi fermato all'alt delle forze dell'ordine, dandosi alla fuga). Caruso contestava in cassazione il travisamento dei fatti: dalla sentenza di assoluzione emergerebbe che non era alla guida dell'autovettura e quindi non poteva decidere se fermarsi all'alt.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Motivazione: la Corte territoriale ha fatto un evidente travisamento dei fatti e si è basata su circostanze smentite dalla sentenza di assoluzione (in particolare l'affermazione che Caruso fosse alla guida e si fosse sottratto all'alt). Inoltre l'ordinanza contiene un errore materiale nell'indicare un diverso soggetto ("Taranto"). Per tali ragioni la sentenza di merito non ha adeguatamente accertato l'elemento ostativo (dolo o colpa grave) richiesto dall'art. 314 e va riesaminata.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
La norma riconosce il diritto all'equa riparazione a chi è prosciolto definitivamente, salvo che abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare. È obbligo del giudice accertare d'ufficio l'assenza di causa ostativa.
art. 43 cod. pen.
La nozione di "colpa" si ricava dall'art. 43 c.p.; per l'esclusione della riparazione è rilevante la condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza, abbia posto in essere una situazione prevedibile che giustifichi l'intervento dell'autorità e l'adozione di misure coercitive.
Giurisprudenza citata (Sez. Unite n. 43/1995, Sez.4 n. 34181/2002, Sez.4 n. 43302/2008)
La giurisprudenza chiarisce che il "dolo" può includere anche comportamenti volontari che, secondo l'esperienza comune ("id quod plerumque accidit"), determinano allarme sociale e richiedono intervento dell'autorità; la "colpa grave" è la condotta caratterizzata da macroscopica negligenza o imprudenza che crea una prevedibile ragione di intervento.
Massime di principio
- Il diritto all'equa riparazione ex art. 314 sussiste a meno che risulti che l'imputato abbia causato, con dolo o colpa grave, l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; l'accertamento di tale causa ostativa è d'ufficio.
- Non è sufficiente la sola riconducibilità di un'auto all'imputato: bisogna provare che egli abbia compiuto atti volontari (es. essere alla guida e sottrarsi all'alt) o abbia tenuto una condotta di macroscopica negligenza che giustifichi l'intervento.
- Errori materiali o travisamenti dei fatti nella motivazione (es. attribuire al ricorrente una condotta documentatamente smentita dalla sentenza di assoluzione) rendono la decisione di rigetto annullabile e impongono il rinvio per nuovo esame.
- Il giudice del procedimento di riparazione deve valutare coerentemente gli atti processuali e le sentenze penali già emesse, e non può fondare il diniego su elementi contraddetti da una sentenza irrevocabile di proscioglimento.
- In casi analoghi conviene documentare nel modo più completo possibile la sentenza di assoluzione e gli atti che smentiscono l'attribuzione di condotte causative della misura (es. verbali che indicano chi era alla guida), poiché la decisione dipende da un accertamento fattuale preciso.
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