Ordinanza n. 2272/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 7 aprile 2026, relativa al procedimento per il parere di congruità di una parcella professionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il 7 aprile 2026, riguardante il procedimento avviato su sua domanda per ottenere il parere di congruità della parcella relativa al collaudo amministrativo dei lavori di copertura del Torrente Ponte, primo stralcio, nel Comune di Lipari. L’istanza del 7 aprile 2026 faceva seguito a due precedenti istanze, presentate il 25 novembre 2025 e il 10 febbraio 2026, rimaste prive di riscontro. In particolare, quella del 10 febbraio 2026 era stata formulata dopo l’archiviazione del procedimento e il contestuale rifiuto del parere. Il TAR ha rilevato d’ufficio che l’istanza del 7 aprile 2026 appariva una mera riproposizione di quella del 10 febbraio 2026 e che sul precedente silenzio-rifiuto si sarebbe formato un diniego non impugnato. Da ciò ha prospettato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo il nuovo silenzio-rifiuto meramente confermativo di quello precedente. Poiché la questione non era stata sottoposta al contraddittorio, il giudice ha applicato l’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito. Ha riservato la decisione e ha assegnato al ricorrente il termine di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare eventuali memorie controdeduttive sulla possibile inammissibilità del ricorso. La possibile inammissibilità è fondata sulla natura meramente confermativa del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza del 7 aprile 2026 rispetto al precedente silenzio-rifiuto sull’istanza del 10 febbraio 2026, che non risulta impugnato. Nessuna parte è comparsa alla camera di consiglio; non è stata adottata una decisione definitiva né è stata regolata in modo significativo la questione delle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.
La norma impone al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d’ufficio che possa fondare la decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione definitiva.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 18 aprile 2006, n. 6
È richiamata a sostegno della prospettazione secondo cui il nuovo atto o comportamento amministrativo meramente confermativo di un precedente diniego non autonomamente impugnato non consente di eludere la decadenza dall’impugnazione del primo diniego.
Massime di principio
- Quando una nuova istanza di accesso costituisce una mera riproposizione di una precedente istanza, il silenzio-rifiuto formatosi sulla nuova istanza può essere ritenuto meramente confermativo del precedente diniego tacito; se quest’ultimo non è stato tempestivamente impugnato, il successivo ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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