Sentenza del 08/03/2019 n. 1318 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Locazione - imponibilità della parte di canone di locazione trattenuta dal conduttore a titolo di pagamento dei lavori di ristrutturazione - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'imponibilità ai fini IRPEF della parte del canone di locazione non versata materialmente al proprietario perché trattenuta dal conduttore per sostenere i costi di ristrutturazione dell'immobile. Il proprietario sosteneva che tale importo non costituisse reddito da locazione, mentre è stato ritenuto che i lavori apportassero un beneficio patrimoniale al proprietario e rappresentassero, in sostanza, una diversa modalità di corresponsione del canone.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata: il proprietario non può decurtare dal reddito da locazione la quota di canone trattenuta dal conduttore per pagare i lavori di ristrutturazione. Anche se il canone non viene versato integralmente in denaro, la parte destinata ai lavori costituisce comunque reddito imponibile, poiché il proprietario riceve un'utilità economicamente valutabile mediante l'incremento o il miglioramento del proprio immobile.
Norme richiamate
IRPEF e redditi fondiari da locazione
Il canone di locazione rileva fiscalmente anche quando una sua parte viene corrisposta indirettamente, tramite lavori eseguiti sull'immobile a beneficio del proprietario.
Cassazione, sentenza n. 15808/2006
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la quota di canone utilizzata dal conduttore per lavori sull'immobile resta imponibile per il locatore.
Cassazione, sentenza n. 13887/2011
Richiamata come ulteriore precedente conforme: l'esecuzione di lavori a carico del conduttore può costituire una modalità indiretta di pagamento del canone.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, il reddito da locazione può essere imponibile anche quando il corrispettivo non viene materialmente incassato in denaro, ma viene sostituito da un'utilità economicamente valutabile.
- Se il conduttore esegue lavori sull'immobile in sostituzione, totale o parziale, del pagamento del canone, il valore di tale prestazione può essere considerato una componente del canone imponibile per il proprietario.
- Il beneficio derivante dai lavori rileva in favore del proprietario quando incrementa, conserva o migliora il valore del suo immobile; non è quindi automaticamente deducibile dal reddito da locazione.
- La qualificazione contrattuale dell'accordo non è decisiva: occorre valutare la sostanza economica dell'operazione e verificare se i lavori costituiscano una forma indiretta di corresponsione del canone.
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