Cassazione Penale, Sentenza n. 13333/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sul rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione tra più condanne riportate dal ricorrente. La Corte di appello aveva ritenuto che il fatto indicato nella sentenza del 11/03/2011 (ricettazione di assegni) fosse collegabile agli altri reati solo cronologicamente e non faceva emergere una "anticipata e unitaria ideazione" delle plurime violazioni, configurando quindi una mera inclinazione a reiterare reati della stessa specie anziché un progetto criminoso unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando che il giudice dell'esecuzione ha errato nel limitarsi al solo dato cronologico, omettendo di valutare elementi come omogeneità delle violazioni, modalità e luoghi di commissione, natura monosoggettiva o concorsuale delle azioni e la valutazione di precedenti riconoscimenti della continuazione. Ha inoltre ricordato che il ricorrente non è gravato di un onere probatorio rigoroso in sede esecutiva ma solo dell'allegazione di indicatori specifici. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica affinché colmi la lacuna motivazionale rispetto all'applicazione della continuazione.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Definisce il requisito dell'identita' del disegno criminoso per la continuazione: occorre che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato la serie di condotte, non essendo sufficiente la mera propensione a delinquere.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le istanze in sede di esecuzione; il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di riconoscimento della continuazione, deve considerare precedenti riconoscimenti e motivare se intende discostarsene.
d.lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9
Citato tra i titoli di condanna: nessuna interpretazione giuridica specifica operata nella motivazione sulla norma stessa.
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
Richiama l'obbligo di rinvio ad un giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica, come disposto dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova (o allegazione di indicatori) di un disegno criminoso unitario: non basta la mera ripetizione nel tempo di reati della stessa specie.
- In sede esecutiva il ricorrente ha un interesse all'allegazione di elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria; non sussiste un onere probatorio stringente a carico del condannato.
- Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla sola ricostruzione cronologica: deve valutare omogeneità del bene giuridico protetto, modalità, luoghi, causalita', sistematicità e programmazione delle condotte.
- Se alcuni reati sono gia' stati ritenuti in continuazione in altri procedimenti, il nuovo giudice dell'esecuzione deve tenere conto di tale valutazione e motivare adeguatamente se intende discostarsene.
- In presenza di carenze motivazionali sul punto, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare il provvedimento al giudice dell'esecuzione, che deve essere in diversa persona fisica se richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.
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