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Sentenza

Sentenza del 17/10/2017 n. 4142 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accise sul gas naturale - Difficoltà economica sopravvenuta - Compensazione del credito - Crediti verso la P.A. - Non è ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva di utilizzare in compensazione, durante i mesi dell'anno in cui il credito era maturato, il credito d'accisa maturato nei confronti dell'erario. La richiesta era motivata anche dalla difficoltà economica sopravvenuta, derivante dal mancato incasso di crediti verso clienti e verso la Pubblica Amministrazione. Secondo il ricorrente, tali circostanze avrebbero dovuto consentire di compensare il debito d'accisa con il credito vantato.

La decisione

La compensazione è stata ritenuta inammissibile durante l'anno di maturazione del credito, perché il credito d'accisa diventa utilizzabile soltanto dopo la presentazione della dichiarazione annuale e, in tale momento, può essere compensato con gli acconti dovuti per l'anno successivo. La difficoltà economica e il mancato pagamento di crediti, anche verso la Pubblica Amministrazione, non modificano il regime legale della compensazione né consentono di elidere autonomamente la pretesa tributaria. Il ricorrente è quindi risultato soccombente.

Norme richiamate

  • Disciplina normativa delle accise sul gas naturale

    Il credito d'accisa maturato nel corso dell'anno non è immediatamente compensabile nei mesi dello stesso anno. La compensazione diviene operativa dopo la presentazione della dichiarazione annuale e riguarda gli acconti dell'anno successivo.

  • Norme sulla compensazione dei debiti tributari

    La compensazione tributaria è ammessa esclusivamente nei casi e secondo le modalità espressamente previsti dalla legge. La difficoltà finanziaria del contribuente o l'esistenza di crediti verso terzi e verso la Pubblica Amministrazione non costituiscono, di per sé, titolo per compensare il debito tributario.

  • Cassazione, sentenza n. 26532/2014

    È richiamato il principio secondo cui le ipotesi di compensazione del debito tributario sono tipiche e non possono essere estese in ragione di esigenze finanziarie o di crediti vantati dal contribuente.

Massime di principio

  • Un credito fiscale può essere utilizzato in compensazione solo quando la legge ne prevede espressamente la disponibilità e secondo le modalità e le scadenze stabilite.
  • La maturazione contabile di un credito non implica necessariamente la sua immediata utilizzabilità in compensazione.
  • La presentazione della dichiarazione annuale può costituire il presupposto formale per rendere utilizzabile un credito maturato nel periodo precedente.
  • La difficoltà economica, anche se causata dal mancato pagamento di crediti verso la Pubblica Amministrazione, non consente al contribuente di sospendere o compensare autonomamente i debiti tributari.
  • In assenza di una specifica disposizione, non è possibile compensare un credito commerciale o verso una pubblica amministrazione con un debito fiscale.

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